DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE TELEFONICHE PER L’ACQUISTO DI MODEM
DEDUCIBILITA DELLE SPESE TELEFONICHE PER L’ACQUISTO DI MODEM
(Ris. Ag. Entrate 17/5/07, n. 104/E)
Rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 102, comma 9 del D.P.R. n. 917/1986 (così come modificato con effetto dal 1° gennaio 2007 dall’art. 1, comma 401 della legge n. 296/2006 legge Finanziaria 2007) le spese sostenute per l’acquisto del modem ovvero del router ADSL e dell’ eventuale software specifico, mentre i costi relativi al personal computer vanno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d’impresa o professionale.
Sono infatti compresi nell’ambito applicativo della disposizione in esame, relativa alla deducibilità dal reddito d’impresa, oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Le spese afferenti il pc utilizzato per la connessione, avendo potenziali utilizzi distinti da quelli riservati esclusivamente alla connessione internet sono sottratti all’ambito applicativo della norma.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941