“DECRETO “”VISCO BERSANI”” – SVALUTAZIONI PER RISCHIO CONTRATTUALE DELLE RIMANENZE DI OPERE ULTRANNUALI IN CORSO DI ESECUZIONE”
DECRETO VISCO BERSANI – SVALUTAZIONI PER RISCHIO CONTRATTUALE DELLE RIMANENZE DI OPERE ULTRANNUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
(Risoluzione 24/8/07, n. 237/E)
Le svalutazioni per rischio contrattuale delle opere ultrannuali, effettuate fino al periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006, non devono essere riprese a tassazione in sede di determinazione delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2006, ma saranno assoggettate a tassazione nel periodo d’imposta in cui le stesse verrano completate.
Così ribadisce l’Amministrazione finanziaria che con la Risoluzione n. 237/E del 24 agosto 2007, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine all’abrogazione del comma 3 dell’art.93 del TUIR D.P.R. 917/1986[1].
Come noto, infatti, nell’ambito della determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, l’art.36, comma 20, del D.L. 223/2006 ha eliminato (abrogando il comma 3 dell’art.93 del TUIR – D.P.R. 917/1986) la possibilità di operare la riduzione per rischio contrattuale, prima consentita nella misura massima del 2% (elevata al 4%, in caso di opera eseguita all’estero), facoltà in sostanza abrogata con effetto a partire dal periodo d’imposta 2006.
Al riguardo, con la Circolare 34/E del 21 novembre 2006, l’Agenzia aveva precisato che, ai fini del calcolo dell’acconto per il periodo d’imposta 2006 (versato entro il 30 novembre 2006), occorreva rideterminare l’imposta relativa al 2005 eliminando solo la svalutazione operata nel medesimo periodo di imposta e non anche le svalutazioni operate nei periodi precedenti.
In risposta ad una specifica istanza d’interpello, l’Amministrazione finanziaria ha ora chiarito che per le commesse avviate in esercizi precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006 e non ancora completate:
– a partire dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006, non può più procedersi ad ulteriori svalutazioni sui nuovi incrementi delle rimanenze;
– le svalutazioni operate in periodi d’imposta precedenti, mantengono piena rilevanza fiscale, senza necessità di procedere a un loro recupero a tassazione già nel periodo d’imposta 2006, rinviando la loro tassazione solo al momento dell’ultimazione della commessa.
————-
[1] Per completezza, si ricorda inoltre che, sempre ai fini della determinazione del valore delle rimanenze finali di opere e servizi di durata superiore ad un anno, l’art.1, comma 70, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto l’abrogazione della possibilità di valutazione delle stesse in base ai costi sostenuti, stabilita dal comma 5 dell’art.93 del TUIR – D.P.R. 917/1986.
Quest’ultimo prevedeva, in deroga al principio generale (valutazione in base ai corrispettivi pattuiti), che la valutazione delle opere di durata ultrannuale in corso di realizzazione al termine dell’esercizio, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, potesse essere operata sulla base dei costi sostenuti, con contestuale imputazione dei corrispettivi solo alla consegna dell’opera.
Tale facoltà è abrogata dal 1° gennaio 2007, relativamente alle opere la cui esecuzione ha avuto inizio dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (periodo d’imposta 2007, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941