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19.03.2007 - tributi

ACQUISTO DI MOTORI ELETTRICI E VARIATORI DI VELOCITÀ AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA – DETRAZIONI DEL 20%

(DM Ministero sviluppo economico 19/2/07, G.U. 26/2/07, n. 47)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico recante disposizioni in materia di detrazioni, nella misura del 20%, per le spese sostenute – entro il 31 dicembre 2007 – per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità di cui all’art. 1, commi 358 e 359, della legge n. 296/2006.
Il decreto in commento provvede a definite le caratteristiche, cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza (riportate in allegato A) e i variatori di velocità, di cui ai commi citati della legge Finanziaria 2007, perché i soggetti che provvedono al loro acquisto e installazione possano usufruire della detrazione del 20% degli importi sostenuti (fino a un massimo di euro 1.500).
Vengono altresì indicati i tetti di spesa massima, nella tabella 1 e 2, in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità.

Soggetti ammessi alle detrazioni
La detrazione dall’imposta lorda spetta:
– alle persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, non titolari di reddito d’impresa;
– ai soggetti titolari di reddito d’impresa
che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonché di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità.
Nel caso in cui i beni siano acquisiti mediante contratti di leasing l’agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente. La detrazione non compete a soggetti diversi dall’utilizzatore finale, né per beni utilizzati o destinati ad essere utilizzati all’estero.

Modalità
I soggetti che intendono beneficiare delle detrazione di cui sono tenuti a:
– conservare ed esibire, se richiesto, le pertinenti fatture, con l’indicazione della potenza  e dei codici di identificazione dei singoli motori e dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute (nel caso trattasi di motore elettrico anche copia della certificazione del produttore);
– compilare le schede raccolta dati di cui agli allegati B e C e trasmetterle all’ENEA.
L’invio della scheda deve avvenire, secondo le due procedure alternative indicate nel decreto, entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti quali il periodo d’imposta coincide con l’anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Ritiro delle apparecchiature sostituite
Le apparecchiature sostituite per cui non sono previsti ulteriori utilizzi sono conferite a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, recante norme in materia ambientale.

 


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