SUBAPPALTI IN EDILIZIA – DAL 12 OTTOBRE IVA IN REVERSE CHARGE
SUBAPPALTI IN EDILIZIA – DAL 12 OTTOBRE IVA IN REVERSE CHARGE SUBAPPALTI IN EDILIZIA – DAL 12 OTTOBRE IVA IN REVERSE CHARGE
Segnaliamo che con un comunicato congiunto del 6/10/2006, il Dipartimento per le Politiche Fiscali e l’Agenzia delle entrate hanno ricordano che l’articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il meccanismo del cosiddetto reverse charge per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Il comma 6 dello stesso articolo 35 ha subordinato l’efficacia dell’innovazione a una specifica autorizzazione comunitaria.
Questa autorizzazione, però, non è più necessaria dopo la direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13 agosto 2006, poiché l’articolo 1, punto 7), della direttiva, con l’inserimento di una nuova lett. c) al paragrafo 2 dell’art. 21 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, consente agli Stati membri la possibilità di designare come debitore il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d’imposta.
Pertanto, poiché la disposizione dell’articolo 35, comma 5, del decreto legge 223/06 è diventata applicabile automaticamente, i soggetti IVA interessati dallo speciale meccanismo del reverse charge sono tenuti ad applicarlo alle operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006, secondo i termini previsti in via generale dallo Statuto dei contribuenti.
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