08.11.2006 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 626/1994 – D.LGS. N. 257/2006 – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA AMIANTO

SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 626/1994 – D.LGS. N. 257/2006 – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA AMIANTO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 211 dell’11.9.2006 il Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 257, di “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”.
Il decreto integra il D.Lgs. n. 626 del 1994 mediante l’introduzione del “Titolo VI-bis – Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto”.
Il provvedimento abroga il Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e si applica alle attività lavorative che possano comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei rifiuti.
Il datore di lavoro, dovrà attuare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a “potenziale” contenuto d’amianto. Se vi è anche il minimo dubbio circa la presenza di amianto il datore di lavoro deve applicare le norme contenute nel decreto in oggetto.
Il datore di lavoro effettua le valutazioni dei rischi da amianto, stabilendone la natura, il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
Per esposizioni sporadiche, a condizione che non venga superato il valore limite di esposizione (0,1 fibre per centimetro cubo d’aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore), nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e sconfinamento di materiali contenenti  amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale,
il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di notifica all’organo di vigilanza, di sorveglianza sanitaria e di tenuta del registro di esposizione.
Negli altri casi il datore di lavoro  deve presentare la notifica che dovrà contenere una serie di indicazioni tra cui l’ubicazione del cantiere, la data di inizio lavori e la durata degli stessi.
La notifica viene rieffettuata qualora vi fosse un aumento significativo dell’esposizione.
Le misure di prevenzione e protezione sono volte alla riduzione dell’esposizione dei lavoratori al di sotto del valore limite.
Il valore limite di esposizione non deve mai essere superato. Se ciò dovesse avvenire il datore di lavoro dovrà individuarne le cause e adottare misure appropriate per riportare il valore al di sotto  di 0,1fibre/cm³.
Se l’ esposizione non può essere ridotta è necessario utilizzare dispositivi di protezioni individuali delle vie respiratorie. L’uso dei DPI deve, tuttavia, essere limitato.
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22/97 (Iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti).
Nulla è cambiato rispetto al D.Lgs. 277/91 per quanto concerne l’obbligo di predisposizione del piano di lavoro. Copia del piano è inviata all’organismo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori (si ricorda che nel D.Lgs. 277/91 l’organo di vigilanza poteva rilasciare prescrizioni entro 90 giorni dall’invio della documentazione) ma non deve attendere alcuna autorizzazione dallo stesso.
Chiaramente l’invio della suddetta documentazione sostituisce l’obbligo di trasmissione della notifica.
Notevolmente ridimensionato, rispetto al D.Lgs. 277/91, è l’apparato sanzionatorio.
Ad esempio la mancata valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro, è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3 a 8 milioni di lire, mentre, per tale inosservanza, con il D.Lgs. 277 il datore di lavoro e il dirigente erano sanzionati con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 50 milioni di lire.
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 settembre 2006.


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