SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 235/2003 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ULTERIORI CHIARIMENTI – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 30/2006
SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D. LGS. 235/2003 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ULTERIORI CHIARIMENTI – CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N. 30/2006
In risposta ad una serie di quesiti rivolti dall’ANCE, il Ministro del Lavoro, con la circolare n. 30/2006 che si rimette in allegato, fornisce una serie di chiarimenti ed indicazioni tendenti sostanzialmente a facilitare le imprese nell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 36-quater del D. Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. n. 235/03 (cfr. in particolare Not. n. 11/2006, n. 3/2006 e n. 7/2005).
a) ponteggi su ruote
La circolare conferma che tali attrezzature, comunemente denominate trabattelli, sono ricomprese nel campo di applicazione della norma ma, per ciò che concerne la redazione del PiMUS, si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante dell’attrezzatura, eventualmente integrate da informazioni relative alla specifica realizzazione (appoggi e ancoraggi); per ciò che concerne la formazione degli addetti al montaggio e smontaggio non si ritiene indispensabile la partecipazione ai corsi previsti per i montatori dei ponteggi a tubi e giunti e a telaio ma si prevede che la formazione possa essere fornita direttamente dal datore di lavoro a norma dell’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94;
b) ponti su cavalletti di altezza non superiore a 2 metri, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti, ponti a sbalzo
Per tali attrezzature il Ministero esclude che trovino applicazione le norme relative ai PiMUS e quelle relative all’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione di cui all’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006;
c) corsi di formazione per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006
La circolare specifica che il termine di due anni per la partecipazione ai corsi decorre dalla data del 26 gennaio 2006 e non dal 19 luglio 2005, come potrebbe apparire dalla lettura del D. Lgs. n. 235/03.
La circolare ribadisce che la pregressa esperienza biennale o triennale che consente l’attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi in attesa della partecipazione al corso di formazione, può essere autocertificata dal lavoratore stesso.
La circolare infine conferma che i semplici utilizzatori dei ponteggi non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al più volte citato Accordo Stato-Regioni
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Della Tutela Delle Condizioni Di Lavoro
Divisione VI
Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006
Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.
Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
Al riguardo, con particolare riferimento agli adempimenti, di cui all’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94 così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, concernenti la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto e la relativa formazione degli addetti alle succitate previste operazioni, si comunica quanto di seguito riportato.
Il comma 4 alla lettera d) del succitato art. 36-quater richiama anche i ponteggi su ruote in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Per tali attrezzature comunemente denominate trabattelli , considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi , per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l’addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell’Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.
Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo, precisando che l’obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratori e per i preposti, che consente l’attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, nelle more dell’effettuazione della formazione di cui al succitato art. 36-quater, può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all’attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore compatibile con l’attività d’uso dei ponteggi.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006.
Infatti i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2 sono esclusi dal campo di applicazione della norma; i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l’uso che obbligatoriamente accompagnano l’attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura e le istruzioni per l’addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94; i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui al D.P.R. n. 164/56 che, all’art. 25 definisce le regole per il montaggio dei ponti mentre, per ciò che concerne la formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro farà riferimento al disposto di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94.
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