PIANO REGIONALE AMIANTO DELLA REGIONE LOMBARDIA (PRAL)
PIANO REGIONALE AMIANTO DELLA REGIONE LOMBARDIA (PRAL) PIANO REGIONALE AMIANTO DELLA REGIONE LOMBARDIA (PRAL)
La Giunta regionale della Lombardia, sentita la Commissione consiliare competente, con dgr. n. 8/1526 del 22/12/2005 ha approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) in attuazione dell’art. 3 della legge regionale 29 settembre 2003, n.17 recante Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento amianto.
Il PRAL, in base a quanto stabilito dalla l.r. 17/2003 (art. 3, comma 2), contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all’articolo 1, comma 2:
– la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto;
– la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto;
– la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto.
Tra gli obiettivi primari del PRAL emergono il censimento e la mappatura dei siti, edifici e luoghi contenenti amianto da attuarsi entro tre anni dall’approvazione del documento e la bonifica di tali siti entro dieci anni. Il censimento è svolto dalle ASL competenti per territorio sulla base delle segnalazioni dei soggetti pubblici e dei privati proprietari da effettuarsi ai sensi dell’articolo 12 del DPR 257/92 e secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 e all’Allegato 4 del PRAL.
Quanto al contenuto del PRAL, si segnalano, in particolar modo:
1. le disposizioni inerenti le discariche per lo smaltimento dei rifiuti contenti amianto (paragrafo 1.2);
2. le indicazioni per la tutela sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto (capitolo 5);
3. le modalità per l’aggiornamento degli operatori delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento dell’amianto (capitolo 6).
Sul primo punto va osservato che il PRAL prende atto dell’esaurita disponibilità delle attuali discariche per rifiuti inerti dotate di settori dedicati allo smaltimento dei rifiuti contenenti cemento-amianto e dell’onerosità legata alla realizzazione di discariche dotate di apposite celle per il ricevimento di tali materiali.
Per far fronte a queste oggettive difficoltà, il PRAL individua nel regolamento di attuazione dell’articolo 19 della l.r. 26/2003 lo strumento attraverso il quale consentire modalità di realizzazione e gestione delle discariche per rifiuti di amianto legato in matrice cementizia e/o resinoide economicamente sostenibili.
In particolare, il paragrafo 1.2 del PRAL ipotizza la realizzazione di discariche monorifiuto dedicate al cemento-amianto trattato e confezionato secondo le indicazioni del d.m. 6 settembre 1994, con la possibilità di classificarle come discariche per rifiuti non pericolosi.
Il PRAL stabilisce, inoltre, che nei prossimi 5 anni si debbano realizzare una o più discariche di questo tipo per una volumetria di almeno 800.000 mc, ipotizzando percorsi autorizzativi privilegiati.
Sul secondo punto si rimanda nello specifico all’Allegato 11 del PRAL che, in base alle esperienze di bonifica condotte in Lombardia ed in vista della massima protezione dei lavoratori, ha individuato i sistemi di protezione degli operatori e dell’ambiente da considerarsi indispensabili nelle operazioni di bonifica dell’amianto nei siti industriali dismessi.
Per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento degli addetti e dei coordinatori delle Imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento dell’amianto, il PRAL conferma la necessità di formare e aggiornare periodicamente gli operatori.
L’Allegato 9 riporta i programmi e gli aggiornamenti proposti dei corsi per addetti e coordinatori delle imprese che eseguono lavori di bonifica dell’amianto; in particolare viene confermata la durata complessiva dei corsi in:
– 30 ore per gli addetti;
– 50 ore per i coordinatori;
articolati secondo quanto indicato al paragrafo 6.1.1.
Per quanto attiene i soggetti preposti all’erogazione dei corsi di formazione, il PRAL lascia intravvedere la possibilità che tali corsi vengano realizzati anche da strutture accreditate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro salvo che rimane in capo alle ASL la verifica dell’apprendimento ed il rilascio dell’attestato di abilitazione. Centredil-ANCE Lombardia ha già avviato le opportune verifiche presso l’Assessorato regionale competente per addivenire ad un chiarimento in merito.
Per quanto attiene i corsi di aggiornamento vengono, invece, indicati espressamente i datori di lavoro e gli Enti accreditati presso la Regione Lombardia.
Si ricorda, infine, che il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato, con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l’attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
Chi fosse interessato può richiedere agli Uffici del Collegio il testo dell’intero documento pubblicato sul 2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 3 del 17 gennaio 2006.
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