28.02.2006 - lavori pubblici

NUOVO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA A CARICO DI IMPRESE, SOA E STAZIONI APPALTANTI CHE BANDISCONO LE GARE DAL 20 FEBBRAIO 2006

NUOVO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA A CARICO DI IMPRESE, SOA E STAZIONI APPALTANTI CHE BANDISCONO LE GARE DAL 20 FEBBRAIO 2006 NUOVO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA A CARICO DI IMPRESE, SOA E STAZIONI APPALTANTI CHE BANDISCONO LE GARE DAL 20 FEBBRAIO 2006


Con deliberazione del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 31 gennaio 2006, l’Autorità sui Lavori Pubblici stabilisce che le Amministrazioni che bandiscono le gare d’appalto dal 20 febbraio 2006 e le imprese che vi partecipano dovranno corrispondere alla stessa il contributo previsto dall’articolo 1, commi da 65 a 69, della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006)
Con la nuova legge finanziaria, infatti, sono state ridotte le risorse finanziare garantite alle autorità indipendenti le quali, nel futuro, dovranno essere gestite utilizzando le risorse che affluiranno dagli operatori sul mercato di rispettiva competenza; a tale scopo la legge, per la prima volta, riconosce all’Autorità autonomia finanziaria e contabile.
Gli importi da versare sono rapportati all’importo posto a base di gara e sono suddivisi nelle seguenti cinque scaglioni:

importi in gara espressi in euro

a carico della
stazione appaltante  euro
a carico di
ciascun partecipante euro
fino a 150.000,00

50,00

20,00

fino a 500.000,00

150,00

30,00

fino a 1.000.000,00

250,00

50,00

 fino a 5.000.000,00

400,00

80,00

oltre i 5.000.000,00

500,00

100,00
Il versamento da parte dei concorrenti non può essere eluso poiché è condizione indispensabile per partecipare alla gara a pena di esclusione.
Non è ancora chiaro se, nelle procedure ristrette, la tassa debba essere corrisposta da tutti i candidati per poter essere invitati, o solo dai concorrenti invitati che presentano l’offerta. Per le gare di progettazione l’obbligo scatterà solo quando sarà estesa la competenza dell’Autorità anche su servizi e forniture; tale condizione è contenuta nel decreto che darà attuazione alla delega conferita dalla legge comunitaria (cosiddetto codice «De Lise») di recepimento della direttiva 2004/18/CE).
Si pubblica di seguito il testo della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza e della Legge Finanziaria ai commi interessati.
Deliberazione del 26 gennaio 2006
Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
L’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 5, comma 7, che pone a carico del bilancio dello Stato la provvista finanziaria necessaria per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l’art. 1, comma 67, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, nel limite massimo, per il 2006, dello 0,25% del valore del mercato stesso;

VISTO il finanziamento di 3,850 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per il 2006, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

VISTA l’ulteriore attribuzione, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e a carico del bilancio dello Stato, di 3,5 milioni di euro, prevista dallo stesso art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, peraltro a titolo di mera anticipazione e da restituire entro il 31 dicembre 2006 al bilancio dello Stato;

RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2006, i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 14 dicembre 2005, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2006;

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 4 gennaio 2006, con cui è stata approvato lo schema del presente provvedimento;

VISTA la nota del 4 gennaio 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;

RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 26 gennaio 2006, con cui si è preso atto dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;

DELIBERA

Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta  del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.

Articolo 2
Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:
1) Fascia di importo: da 0 a 150.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 50,00 euro       
Quota per ogni partecipante: 20,00 euro
2) Fascia di importo: da 150.000 a 500.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 150,00 euro     
Quota per ogni partecipante: 30,00 euro
3) Fascia di importo: da 500.000 a 1.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 250,00 euro     
Quota per ogni partecipante: 50,00 euro
4) Fascia di importo: da 1.000.000 a 5.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 400,00 euro     
Quota per ogni partecipante: 80,00 euro
5) Fascia di importo: oltre 5.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 500,00 euro     
Quota per ogni partecipante: 100,00 euro                   
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3
Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente. Tale pagamento avviene al momento della attribuzione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio.
4. I soggetti contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

Articolo 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell’attivazione delle procedure telematiche di riscossione, di cui verrà data notizia sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti di cui all’articolo 1, va effettuato con le seguenti modalità:
a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma;
b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma, contabilità speciale 1493 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. In entrambe le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, i soggetti contribuenti di cui all’articolo 1, lettere a) e b) del presente provvedimento devono indicare, a titolo di causale, ogni utile riferimento per l’individuazione della procedura cui la cui contribuzione si riferisce.
3. In sede di prima applicazione e fino all’attivazione delle procedure di attribuzione del codice informatico di cui all’art.3, comma 1, i soggetti di cui all’art. 1, lettera a) sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all’art. 2 entro trenta giorni dall’attivazione di ciascuna procedura di selezione del contraente.

Articolo 6
Disposizione finale
1.  Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 20 febbraio 2006.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(G.U. n. 302 del 29 dicembre 2004, s.o. n. 211)

Art. 1
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: “nella misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2” ed il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.


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