NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA – PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA
NORME TECNICHE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA – PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia, in particolare la Direzione Generale Polizia Locale – Prevenzione e Protezione civile, ha inviato alle associazioni provinciali dei costruttori della regione per tramite del Centredil-Ance Lombardia una informativa recante precisazioni in merito all’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di recente emanazione.
Si ritiene opportuno pubblicarne il testo di seguito.
Regione Lombardia
Giunta Regionale
Direzione Generale Polizia Locale
Prevenzione e Protezione civile
Milano, 5/12/2005
Prot. N. Y1.2005.11368
Oggetto: D.M. 14 settembre 2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, G. U. n. 222 del 23/09/2005, Suppl. ord. n.159.
Comuni di nuova classificazione sismica: applicazioni art. 104 del DPR 380/2001.
Con l’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 Primi elementi in materia e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 101 dell’8 maggio 2003 Supplemento ordinario n. 72, sono state individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale, nonché fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse.
L’entrata in vigore di tale Ordinanza è stata più volte prorogata sino al 23 ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, Supplemento ordinario n.159.
A far tempo da tale dato è in vigore la classificazione sismica del territorio nazionale così come deliberato dalle singole regioni (D.G.R. n. 14954 del 7 novembre 2003 Presa d’atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 3274/03).
Da tale data entrano in vigore le Norme tecniche per le costruzioni che prevedono comunque un periodo sperimentale di 18 mesi di non obbligatorietà dell’applicazione delle norme stesse.
Durante questo periodo da leggersi verosimilmente come regime transitorio si può ritenere applicabile, in alternativa, la normativa previgente in materia.
Per normativa precedente in materia si debbono intendere le norme di attuazione della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e precisamente:
– D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche,
– D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
– D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
– D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e /e prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
– D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per gli edifici in muratura
– D.M. 3 dicembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
– D.M. 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo dei ponti stradali.
– D.M. 24 marzo 1982 – Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.
Con la presente si vogliono proporre alcune possibili indicazioni operative sull’oggetto:
1. Attuazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/01
In merito all’applicazione di questo articolo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.15316/2005/S.p. in data 21 ottobre 2005 inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e le Province autonome, ha disposto che:
..le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005.
Quindi nei comuni riclassificati sismici:
– tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del citato art. 104 (lavori iniziati in data antecedente il 23 ottobre 2003) non sono tenuti a farne denuncia e debbono terminare i lavori, senza ulteriori verifiche, entro e non oltre 18 mesi della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni (23 aprile 2007);
– dal 24 ottobre 2005 le nuove progettazioni, anche in attesa di conclusione dell’iter amministrativo per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, e lavori non ancora iniziati dovranno essere eseguiti con criteri antisismici nel rispetto della normativa sismica del D.M. 14/09/2005 ovvero di quella precedente (D.M. 11/6/96) come previsto dall’art. 14 undevices della L. 116 del 17/08/2005.
Inoltre nella citata nota il Ministro conferma l’avvio delle procedure per la formalizzazione di un emendamento legislativo teso alla riformulazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/2001, in armonia con le richieste delle regioni nella seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza Unificata Stato-Regioni.
2. Valori del grado di sismicità da adottare nella progettazione in zona 4
Nelle zone sismiche già classificate e di nuova classificazione, per il periodo transitorio di 18 mesi, si possono utilizzare per la progettazione sia le norme d cui agli allegati tecnici dell’Ordinanza n. 3274/2003 che le norme previgenti come sopra specificato.
L’Ordinanza 3274/2003 assegna a ciascuna zona un intervallo di valori dell’accelerazione di picco orizzontale al suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ed in particolare, ai fini della determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore (ag/g), di ancoraggio dello spettro di risposte elastico, pari a 0,35 (per la zona 1); 0,25 (per a zona 2); 0,15 (per la zona 3) e 0,05 (per la zona 4).
La corrispondente norma previgente (D.M. 16 gennaio 1996) considera invece valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche (S=12 per la 1° categoria; S=9 per la 2° categoria; S=6 per la 3° categoria), non prescrivendo nulla per la zona 4, al tempo non prevista.
Alla luce della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 con la quale la Regione Lombardia imponeva l’obbligo, in zona 4, della progettazione antisismica esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, così come individuati dal Decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, si può ritenere corretto considerare le specifiche di sismicità media (S=9) per i comuni in zona 2 e di sismicità bassa (S=6) per comuni sia in zona 3 che in zona 4.
Distinti saluti.
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Sistema Integrato di Sicurezza –
Struttura Prevenzione Rischi Naturali –
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20124 Milano –
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