27.06.2006 - lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI – L’IMPRESA IN POSSESSO DEI REQUISITI SIA PER LA CATEGORIA PREVALENTE SIA PER LE SCORPORABILI PUO’ PARTECIPARE DA SOLA ALLA GARA

LAVORI PUBBLICI – L’IMPRESA IN POSSESSO DEI REQUISITI SIA PER LA CATEGORIA PREVALENTE SIA PER LE SCORPORABILI PUO’ PARTECIPARE DA SOLA ALLA GARA LAVORI PUBBLICI – L’IMPRESA IN POSSESSO DEI REQUISITI SIA PER LA CATEGORIA PREVALENTE SIA PER LE SCORPORABILI PUO’ PARTECIPARE DA SOLA ALLA GARA
(T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 05/05/2006, n. 3968)

In base all’art. 95, co. 1, del d.P.R. n. 554 del 1999, l’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi (cioè della qualificazione SOA) alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. Per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, l’art. 95, co. 3, del citato d.P.R. prevede che nelle categorie scorporate ciascuna mandante possieda i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola, mentre per i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti ammette che i requisiti siano posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. Sennonché la disposizione in questione, nel consentire che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte da imprese mandanti siano posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente, non esclude che siano da considerare, a maggior ragione, per il singolo partecipante i requisiti posseduti direttamente anche in relazione alla specifica categoria scorporabile.
Invero, non emerge alcun ragionevole motivo tecnico o logico-giuridico per cui un’impresa, in possesso di qualificazione sia nella categoria prevalente sia in una delle categorie non scorporate, non possa far valere i titoli posseduti nella categoria scorporabile ed eseguire i relativi lavori, ma debba necessariamente associare un’altra mandante per tale categoria o debba possedere una maggiore qualificazione nella categoria prevalente (cfr. T.a.r. Valle d’Aosta, 17/3/2004, n. 28).


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