19.12.2006 - lavoro

INPS – D. LGS. N. 151/2001 – CONGEDO PARENTALE – FRUIZIONE FRAZIONATA – CHIARIMENTI DELL’INPS – MESSAGGIO DEL 25/10/2006

INPS – D INPS – d. lgs. n. 151/2001 – CONGEDO PARENTALE – FRUIZIONE FRAZIONATA – CHIARIMENTI DELL’INPS – MESSAGGIO DEL 25/10/2006

L’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che il congedo parentale (già astensione facoltativa) può essere fruito anche in modo frazionato.
Nel punto 1. della circolare n. 82 del 2 aprile 2001 e nelle “Avvertenze importanti” contenute nel modulo di domanda di congedo parentale (Mod. AST. FAC.), la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che, nelle ipotesi in cui detto congedo venga fruito in modo frazionato, tra un periodo e l’altro deve essere effettuata una ripresa effettiva dell’attività lavorativa, non riscontrabile quest’ultima nelle ferie. Il Mod. AST. FAC. è reperibile sul sito Internet dell’INPS, all’indirizzo: www.inps.it , nella Sezione “Moduli”, “Prestazioni a sostegno del reddito”.
Pertanto, se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad esempio, in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale.
Si segnala ora che, con messaggio n. 28379 del 25.10.2006, la predetta Direzione Generale ha fatto presente che qualora il lavoratore o la lavoratrice, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale, fruisca di giorni di ferie o di malattia, con successiva ripresa dell’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti fra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non devono essere computati come giorni di congedo parentale.
Viceversa, nei casi in cui si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (nell’ipotesi di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, vanno conteggiati come giorni di congedo parentale.


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