IN UN APPALTO PUBBLICO E’ SUFFICIENTE LA DICHIARAZIONE CUMULATIVA DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 75 DEL DPR 554/99 IN ASSENZA DI INDICAZIONI NEL BANDO DI GARA
IN UN APPALTO PUBBLICO E’ SUFFICIENTE LA DICHIARAZIONE CUMULATIVA DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART IN UN APPALTO PUBBLICO E’ SUFFICIENTE LA DICHIARAZIONE CUMULATIVA DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 75 DEL DPR 554/99 IN ASSENZA DI INDICAZIONI NEL BANDO DI GARA
(Consiglio di Stato, Sezione VI, 05 aprile 2006, n. 1770)
La dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione prevista dall’ art. 75 D.P.R. 554/99 è relativa ad una serie di elementi che riguardano in primo luogo l’impresa, quali, ad esempio, l’assenza procedure fallimentari o le inadempienza fiscali o in precedenti rapporti con la P.a. e in secondo luogo alcune persone fisiche, come l’assenza di applicazione di misure di sicurezza e di condanne penali per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, anche se cessati nel triennio antecedente la gara. Nel caso in cui il bando non prevede la presentazione di singole dichiarazioni corrispondenti alle varie lettere del primo comma del citato art. 75, ma prevede una unica dichiarazione di inesistenza delle menzionate cause di esclusione, dichiarazione che riguarda quindi l’impresa e solo per alcuni profili anche le singole persone fisiche, quali amministratori e direttori tecnici, di conseguenza, con la dichiarazione in questione il legale rappresentante attesta che alcuna causa di esclusione sussiste e una tale dichiarazione non può che riguardare ogni aspetto tra quelli menzionati nel citato art. 75, compresi quelli relativi ad altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici.
. . .omissis. . .
FATTO E DIRITTO
1. Nel settembre del 2004 Centostazioni s.p.a. ha bandito una gara per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori di recupero ed adeguamento funzionale della Stazione ferroviaria di Asti, con importo a base d’asta di euro 2.574.507,58, da esperirsi con il criterio del massimo ribasso percentuale ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 109/94. La gara è stata aggiudicata alla Mie S.r.l. con ribasso del 15,1610%.
L’impresa Corsaro Giuseppe ha impugnato davanti al Tar del Lazio gli atti di gara, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto un suo amministratore munito di poteri di rappresentanza non aveva reso la dichiarazione, richiesta a pena di esclusione dal punto 11 del bando e dalla lettera B) del disciplinare, relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99. Per la stessa ragione avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche l’impresa Guerrino Pivato S.p.a. che si trovava nella stessa condizione dell’aggiudicataria.
Con sentenza parziale n. 1479/2005, il Tar, dopo avere disatteso l’eccezione della resistente Centostazioni in ordine all’inammissibilità del ricorso per la mancata dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) da parte anche del direttore tecnico, ha disposto una verificazione, incaricando allo scopo un funzionario della Direzione Generale per la Regolazione dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture, in ordine alla contestata rideterminazione della soglia di anomalia a seguito dell’esclusione delle offerte (caratterizzate da dichiarazione erronea) della Mie S.r.l., dell’A.T.I. Ortros S.r.l. e della Guerrino Pivato S.p.a., essenzialmente al fine di verificare la permanenza dell’interesse a ricorrere dell’impresa Giuseppe Corsaro.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di aggiudicazione.
Il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che dalla verificazione era emerso che a seguito dell’eventuale esclusione delle offerte dell’A.T.I. Ortros S.r.l., della Mie S.r.l. e della Guerrino Pivato S.p.a., la soglia di anomalia sarebbe stata pari a 15,0622% e di conseguenza la migliore offerente sarebbe risultata la ricorrente impresa Corsaro Giuseppe, che aveva offerto un ribasso del 15,0300%.
Il Tar ha ritenuto che la lex specialis della gara imponesse la presentazione della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione ex art. 75 del DPR n. 554/99 da parte di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e che dovesse quindi essere esclusa l’offerta dell’aggiudicataria in cui solo un amministratore aveva presentato tale dichiarazione, non essendo peraltro consentita una dichiarazione cumulativa.
Tale sentenza è stata impugnata sia dall’impresa Mie s.r.l., originaria aggiudicataria, che da Centostazioni s.p.a. L’impresa Corsaro si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi in appello.
In data 29 luglio 2005 questa Sezione ha sospeso in via cautelare l’efficacia della sentenza impugnata.
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.
2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti per motivi analoghi avverso la medesima sentenza.
3. L’oggetto della controversia è costituito dalla verifica della ammissibilità di una offerta contenente la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione ex art. 75 del DPR n. 554/99 sottoscritta da un solo amministratore e non anche dagli altri amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
La soluzione di tale questione assume carattere prioritario rispetto alle ulteriori eccezioni relative alla conseguente necessità della presentazione di analoghe dichiarazioni da parte dei direttori tecnici.
Come detto, il Tar ha ritenuto inammissibile una offerta che non contenesse le dichiarazioni sottoscritte da tutti i legali rappresentanti dell’impresa, mentre le appellanti contestano tale interpretazione della lex specialis e dell’art. 75. I ricorsi in appello sono fondati.
Il bando di gara ha previsto che ciascun concorrente dovrà presentare, con le modalità stabilite a pena d’esclusione nel disciplinare di gara, una dichiarazione, resa dal legale rappresentante, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.; al riguardo, il disciplinare di gara ha stabilito che la busta n. 2 dovrà contenere, a pena di esclusione, tra l’altro, la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente munito di poteri idonei, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75, I comma, del D.P.R. n. 554/99 e s.m.
L’utilizzo nella lex specialis del termine singolare legale rappresentante è indicativo del fatto che era consentita la dichiarazione resa da uno qualsiasi dei soggetti muniti del potere di rappresentanza della società. Il plurale utilizzato al punto 10 del Disciplinare è giustificato dal fatto che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese la dichiarazione doveva essere resa dal legale rappresentante di ogni impresa facente parte del raggruppamento.
Tale interpretazione letterale è avvalorata dal fatto che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione prevista dal citato art. 75 è relativa ad una serie di elementi che riguardano in primo luogo l’impresa (quali, ad esempio, l’assenza procedure fallimentari o le inadempienza fiscali o in precedenti rapporti con la P.a.) e in secondo luogo alcune persone fisiche (assenza di applicazione di misure di sicurezza e di condanne penali per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, anche se cessati nel triennio antecedente la gara).
Nel caso di specie, il bando non prevedeva la presentazione di singole dichiarazioni corrispondenti alle varie lettere del primo comma del citato art. 75, ma prevedeva una unica dichiarazione di inesistenza delle menzionate cause di esclusione; dichiarazione che riguardava quindi l’impresa e solo per alcuni profili anche le singole persone fisiche, quali amministratori e direttori tecnici.
Di conseguenza, con la dichiarazione in questione il legale rappresentante attestava che alcuna causa di esclusione sussisteva e una tale dichiarazione non poteva che riguardare ogni aspetto tra quelli menzionati nel citato art. 75, compresi quelli relativi ad altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici.
Peraltro, in alcun modo è stata posta in dubbio l’effettiva insussistenza delle cause di esclusione, ma il problema è stato posto solo in modo formale con riferimento alla presunta insufficienza della dichiarazione resa solo da uno dei legali rappresentanti.Una tale dichiarazione era invece consentita dal bando di gara, a differenza di quanto ritenuto dal Tar.
Il precedente invocato dall’impresa Corsaro (Cons. Stato, V, n. 32/05) non è pertinente, in quanto in quel caso il bando era formulato in maniera diversa e richiedeva espressamente la presentazione della dichiarazione da parte di tutti i legali rappresentanti.
Deve quindi ritenersi che correttamente la stazione appaltante non ha escluso l’impresa Mie s.r.l. dalla gara in quanto la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione resa da un suo legale rappresentante era conforme alle previsioni del bando di gara.
4. Deve a questo punto essere esaminato il motivo di ricorso, riproposto in appello, con cui è stata dedotta l’illegittimità del bando ove interpretato nel senso appena descritto. Anche tale censura è priva di fondamento.
L’art. 75 del D.P.R. 554/99 si limita a prevedere le cause di esclusione senza alcuna specificazione riguardo le modalità di presentazione delle dichiarazioni di inesistenza di tali cause. Di conseguenza, una unica dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause con riferimento all’impresa partecipante non si pone in contrasto con il citato art. 75.
Inoltre, non è vero che la dichiarazione sia stata resa dal legale rappresentante dell’impresa Mie s.r.l. con riferimento esclusivo alla propria persona, come sostenuto dall’appellata; la dichiarazione è stata resa in modo generico con riferimento all’impresa, come dimostra il contenuto della restante parte della dichiarazione stessa del 14/10/2004, inerente appunto l’impresa. Trattandosi di dichiarazione attinente ad una serie di fatti, non poteva essere formalmente intesa quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ma come dichiarazione che può riguardare tutti i profili relativi all’impresa partecipante, compresi riconducibili alle diverse persone fisiche richiamate dal citato art. 75.
Non ha rilevanza, e non è stata dedotta, nella presente controversia la questione dell’ammissibilità della dimostrazione dell’inesistenza delle clausole di esclusione di cui alle lett. b) e c) dell’art. 75, comma 1, del DPR n. 554/99 tramite dichiarazione, come previsto dal bando, e non attraverso la produzione dei relativi certificati; peraltro, il Consiglio di Stato ha già rilevato che l’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nel prevedere i requisiti per la partecipazione alle gare, non si spinge a disciplinare la modalità di dimostrazione di tali requisiti (Cons. Stato, V, n. 5649/2004).
Alcuna elusione dei principi in materia di pubbliche gare può derivare dall’applicazione della descritta interpretazione, con cui non viene posto in dubbio la necessaria insussistenza delle cause di esclusione (non contestata nel caso di specie), ma viene solamente consentita una unica dichiarazione attestante l’inesistenza di tali cause per l’impresa partecipante.
5. In conclusione, gli appelli devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma.
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