D.LGS. 276/2003 – APPRENDISTATO – LIMITI QUANTITATIVI ALL’ASSUNZIONE – MINISTERO LAVORO NOTA 10/10/2006
D D.LGS. 276/2003 – APPRENDISTATO – LIMITI QUANTITATIVI ALL’ASSUNZIONE – MINISTERO LAVORO NOTA 10/10/2006
Il Ministero del Lavoro, con nota del 10 ottobre 2006 in risposta ad un interpello ha fornito chiarimenti in ordine all’interpretazione della norma, art. 47 D.Lgs. n. 276/2003, in materia di apprendistato.
La citata norma prevede che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa.
Il Ministero con la nota in commento ha precisato che ai fini del rispetto dei limiti quantitativi per l’assunzione degli apprendisti il socio lavoratore della società di persone può essere assimilato ai lavoratori dipendenti qualificati e specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell’attività lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali.
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