27.11.2006 - trasporti

CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO – PIANO DI AZIONE DAL 1° NOVEMBRE 2006 AL 31 MARZO 2007 IN REGIONE LOMBARDIA

CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO – CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO – PIANO DI AZIONE DAL 1° NOVEMBRE 2006 AL 31 MARZO 2007 IN  REGIONE LOMBARDIA
Con Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2006, n. 8/3398, pubblicata sul B.U.R.L., 4° supplemento straordinario, del 27 ottobre 2006, la Regione Lombardia ha emanato i “Criteri e modalità di attuazione del Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, per il periodo dall’1 novembre 2006 al 31 marzo 2007”.
Si riepilogano di seguito le iniziative previste.

Blocco del traffico

Fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00), di:

– autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1 a benzina”);
– autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizi pubblico (detti “pre-Euro 1 diesel” e “Euro 1 diesel”);
– motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1 a 2 tempi”).

Sono esclusi dal fermo:

– gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica ed a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
– gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
– gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
– gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologate ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
– i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
– i motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive.

Il fermo del traffico si applica alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione (per la provincia di Como i quattordici Comuni interessati sono: Arosio, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Casnate con Bernate, Como, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Lipomo, Mariano Comense, Novedrate e Senna Comasco), alla Zona Sovracomunale di Bergamo ed all’Agglomerato Sovracomunale di Brescia.

Il fermo del traffico non si applica:

– ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla D.g.r. 26 ottobre 2006, n. 8/3398;
– ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;
– relativamente al Comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: via Brogeda, via Asiago, via S. Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico (parte nuova), v.le F.lli Rosselli, via F.lli Recchi, v.le M. Masia (parte sud), l.go Lario Trento, via Torno, via A. Manzoni, p.zza G. Matteotti, via Dante (fino all’incrocio con via L. Dottesio), via L. Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via S. Ambrosoli, via G. Cesare, via Piave, v.le F.D. Roosevelt, v.le Innocenzo XI, via A. Grandi, p.zza San Rocco, via Napoleona, p.le Camerlata, via Varesina via G. d’Annunzio, via Cecilio, via Canturina, p.zza Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII e via G.B. Scalabrini;
– relativamente al Comune di Grandate: via G. Leopardi;
– relativamente al Comune di Casnate con Bernate: via G. Garibaldi e via Pitagora.
– ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es.: luce, gas, acqua, sistemi informatici impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimenti deperibili e pasti per i servizi di mensa);
– ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
– ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling).

I sindaci dei Comuni della Regione Lombardia, per particolari e motivate necessità, possono concedere ai residenti sul proprio territorio deroghe al divieto di circolazione per persone e veicoli, valide per tutte le Zone Critiche e gli Agglomerati della Regione Lombardia.

Divieti relativi al riscaldamento domestico e alla climatizzazione
1) Divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi
Tale divieto si applica alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo ed all’Agglomerato Sovracomunale di Brescia. Il divieto si applica, altresì, a tutti i Comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita dall’Istat, risulti uguale od inferiore a trecento metri s.l.m. Nel caso di Comuni non appartenenti alla Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, alla Zona Sovracomunale di Bergamo, all’Agglomerato Sovracomunale di Brescia, i cui territori siano posti a diverse altitudini rispetto alla quota altimetrica di riferimento indicata dall’Istat per quei Comuni, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto od al di sopra della suddetta quota di trecento m s.l.m.; sarà ritenuto rispondente a tutto il territorio comunale la quota altimetrica di riferimento del Comune che non abbia adottato l’atto sopra indicato.

2) Divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione od ambienti ad essa complementare (circolare regionale Settore sanità ed igiene, n. 8, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 marzo 1995, 3° Supplemento Straordinario al n. 11):
– cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
– box, garage, depositi.


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