28.09.2005 - urbanistica

SICUREZZA IMPIANTI E TITOLO V DEL T.U. PER L’URBANISTICA D.P.R. 380/2001 – RINVIO AL 1/7/2006

SICUREZZA IMPIANTI E TITOLO V DEL T SICUREZZA IMPIANTI E TITOLO V DEL T.U.  PER L’URBANISTICA D.P.R. 380/2001 –  RINVIO AL 1/7/2006

La Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 pubblica la legge 26 luglio 2005, n. 148, di conversione del decreto-legge n. 86 del 27 maggio 2005 – in vigore dal 30 luglio 2005 – che all’articolo 5-bis, comma 2, prevede che ‘‘le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006”.
Conseguentemente, entreranno in vigore soltanto il prossimo anno gli articoli contenuti del capo V della parte II del T.U., in particolare:
– gli articoli 107 e 108, che riguardano alcuni aspetti dell’attuale sistema di qualificazione disciplinato dal D.P.R. n. 34/2000, e successive modificazioni, vale a dire la qualificazione nelle categorie impiantistiche, individuate dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in alcune categorie di opere generali ed in numerose categorie di opere specializzate di cui all’allegato ‘‘A” dello stesso D.P.R.;
 – l’articolo 109, comma 2, che istituisce presso le Camere di commercio l’Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per la istallazione, trasformazione e manutenzione degli impianti.
Ne consegue che anche il termine per l’attivazione dell’Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio di attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 107 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, inizialmente fissato al 1 luglio 2005, viene prorogato di un ulteriore anno, sempre con l’esclusione degli edifici scolastici.


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