RIFIUTI – IL COMMITTENTE NON È RESPONSABILE DELLA GESTIONE
RIFIUTI – IL COMMITTENTE NON È RESPONSABILE DELLA GESTIONE RIFIUTI – IL COMMITTENTE NON È RESPONSABILE DELLA GESTIONE
Con la sentenza della III sezione penale 19 ottobre 2004, n. 40618 la Suprema Corte ha confermato l’orientamento già espresso in precedenza (sez. III, 21 aprile 2003, n. 15165), in base al quale il committente dei lavori edili è estraneo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, con la conseguenza che egli non potrà essere chiamato a rispondere penalmente per l’attività dell’appaltatore.
In altre parole, in controtendenza rispetto alla sentenza, sez. III, 21 aprile 2000, n.4957, si afferma che il produttore dei rifiuti, ossia il soggetto su cui grava l’obbligo della corretta gestione dei rifiuti in base al D.Lgs. 22/1997, è l’esecutore dei lavori e non il committente.
Per argomentare questa soluzione, la Cassazione ha sostenuto che non è ravvisabile nell’ordinamento giuridico alcuna norma che ponga a carico del committente ovvero del direttore dei lavori da questo delegato alla supervisione dell’opera, un obbligo di garanzia o di controllo al fine di impedire l’illecito smaltimento dei rifiuti prodotti.
Tali soggetti, pertanto, non possono essere considerati corresponsabili nel reato di gestione abusiva dei rifiuti.
Dal contratto d’appalto deriva, quindi, per l’impresa una attività ulteriore rispetto a quella principale di esecuzione dell’opera.
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