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02.02.2005 - tecnica

ISTITUZIONE ALBO INSTALLATORI E MANUTENTORI IMPIANTI: RINVIO AL 30 GIUGNO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SUGLI IMPIANTI

ISTITUZIONE ALBO INSTALLATORI E MANUTENTORI IMPIANTI: RINVIO AL 30 GIUGNO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SUGLI IMPIANTI ISTITUZIONE ALBO INSTALLATORI E MANUTENTORI IMPIANTI: RINVIO AL 30 GIUGNO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SUGLI IMPIANTI

Sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2004, n. 306 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266) che prevede il differimento al 1° luglio 2005 dell’applicazione del capo V, Parte II, T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) in materia di sicurezza impianti (salvo che per l’edilizia scolastica) già disciplinati dalla legge n. 46/1990.
E’ stato inoltre pubblicato sulla G.U. 9.12.2004, n. 288 il D.M. 24.11.2004, recante «Disposizioni di attuazione dell’articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
Il provvedimento attiva presso ciascuna Camera di Commercio l’albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 dell’art. 109 del TU in materia di edilizia, abilitati all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione dei seguenti impianti: 
– gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; 
– gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; 
– gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; 
– gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; 
– gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; 
– gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;  gli impianti di protezione antincendio.
Si ricorda che ai sensi del citato art. 109 i requisiti tecnico professionali per l’iscrizione all’albo sono quelli riportati di seguito.
I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2, sono i seguenti: 
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; 
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;  
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;  
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107.
In allegato al provvedimento sono riportati i modelli per la domanda di iscrizione.    
Inoltre, a titolo transitorio, coloro che rivestono, sulla base del possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 della L. 46/1990, il ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 1, della legge medesima, nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 580/1993, o nell’albo delle imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, hanno titolo all’inserimento nell’albo sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell’allegato B del decreto.  
Si ritiene utile pubblicare il testo della norma e la circolare ministeriale di commento.

Disposizioni di attuazione dell’articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Gazzetta ufficiale 09/12/2004 n. 288)

Il Ministro delle Attività Produttive

                  . . . . omissis. . . .                 

 Decreta:

Art. 1.
Istituzione dell’albo
1. A far data dall’entrata in vigore dell’art. 109, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia edilizia, di seguito indicato come «T.U.», e’ attivato  presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura, di seguito indicata come «camera di commercio», l’albo  dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma  1 del medesimo art. 109, di seguito indicato come «albo». 
2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il  territorio della Repubblica.       

Art. 2.
Presentazione della domanda di iscrizione
1. Ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 1 i soggetti  interessati presentano apposita domanda alla camera di commercio  della provincia in cui risiedono, o nella quale abbiano eletto  domicilio professionale, redatta utilizzando il modello riportato  nell’allegato A del presente decreto. 
2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le  specifiche tipologie di impianti per le quali l’iscrizione e’  richiesta, con riferimento a quelle previste all’art. 107 del T.U.   
   
Art. 3.
Dimostrazione del possesso dei requisiti
1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti  dall’art. 109, comma 2, del T.U., si osservano le disposizioni recate  dal testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed  in particolare gli articoli 18, 19, 46 e 47 dello stesso.        

Art. 4.
Domande di modifica
1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle  tipologie di impianti per le quali l’iscrizione e’ stata ottenuta,  sono richieste dall’interessato con le modalita’ indicate nell’art.  2. 
2. Con le modalita’ richiamate al comma 1 l’interessato provvede,  altresi’, a comunicare alla camera di commercio, entro sessanta  giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del  proprio indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio,  nonche’ degli altri dati personali rilevanti, ai sensi del presente  decreto, ai fini della tenuta dell’albo.  
    
Art. 5.
Esame delle domande
1. L’esame delle domande di cui all’art. 2 e all’art. 4, comma 1,  e’ effettuato presso la camera di commercio e deve essere completato  nel termine di sessanta giorni. 
2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la  camera di commercio ne da’ comunicazione all’interessato entro dieci  giorni dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con  avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa  vigente, assicuri l’avvenuta consegna, indicando le cause di  irregolarita’ o di incompletezza.
In tal caso il termine di cui al  comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.
      
Art. 6.
Accoglimento e reiezione delle domande
1. La camera di commercio dispone con provvedimento motivato, entro  il termine previsto dall’art. 5, comma 1, del presente decreto,  l’iscrizione nell’albo o il diniego di iscrizione. 
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ notificato all’interessato  entro quindici giorni dalla sua adozione. In caso di accoglimento  della domanda, viene contestualmente comunicato all’interessato il  numero di iscrizione attribuito.       

Art. 7.
Notizie desumibili dall’albo
1. Dalla consultazione dell’albo di cui all’art. 1, effettuabile a  livello nazionale, devono risultare: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,  residenza o domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica  ed eventuale recapito telefonico dell’interessato; 
b) tipologia degli impianti per la quale e’ stata ottenuta  l’iscrizione; 
c) requisiti professionali sulla base dei quali e’ stata disposta  l’iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall’art. 109,  comma 1, del T.U.; 
d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione  disposti dalla camera di commercio ai sensi degli articoli 10 e 11  del presente decreto; 
e) data dell’iscrizione; 
f) numero di iscrizione all’albo.        

Art. 8.
Revisione dell’albo
1. L’albo e’ soggetto a revisione ogni quattro anni.   

Art. 9.
Trasferimento della residenza o del
domicilio professionale
1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza o  il domicilio professionale in altra provincia, deve chiedere, entro  novanta giorni dal suddetto trasferimento, l’iscrizione nell’albo  della circoscrizione camerale nella quale fissa la nuova residenza o  il nuovo domicilio professionale, mediante il modello riportato  nell’allegato A del presente decreto. 
2. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede  a richiedere alla camera di commercio della provincia di provenienza  la documentazione relativa all’interessato. 
3. La camera di commercio della provincia di destinazione provvede  all’iscrizione nell’albo, nonche’ a richiedere, contestualmente, la  cancellazione dell’istante dall’albo della camera di commercio della  provincia di provenienza. 
4. La camera di commercio della provincia di destinazione e quella  della provincia di provenienza annotano nell’albo, rispettivamente,  che l’iscrizione e la cancellazione avvengono per trasferimento.  
    
Art. 10.
Sospensione dell’iscrizione
1. La sospensione dell’iscrizione nell’albo e’ disposta dalla  camera di commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza di  sanzioni disciplinari, amministrative o penali. 
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 e’ notificato  all’interessato, nonche’ all’impresa presso cui lo stesso svolga,  eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici  giorni dalla sua adozione.       

Art. 11.
Cancellazione dall’albo
1. La cancellazione dall’albo e’ pronunciata dalla camera di  commercio: 
a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo  all’interessato, i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art.  109, comma 1, del T.U.; 
b) quando l’interessato risulti non piu’ residente ne’  domiciliato professionalmente nella provincia; 
c) quando l’interessato risulti deceduto; 
d) quando l’interessato risulti irreperibile nell’ambito della  revisione di cui all’art. 8 o nell’ambito di eventuali verifiche  disposte dalla camera di commercio; 
e) in ottemperanza di sanzioni disciplinari, amministrative o  penali; 
f) su richiesta dell’interessato. 
2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b),  d) ed e) del comma 1 e’ pronunciata previa comunicazione  all’interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con  avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa  vigente, assicuri l’avvenuta consegna, con l’assegnazione di un  termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni. 
3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 e’ notificato all’interessato, nonche’ all’impresa presso cui lo stesso  svolga, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro  15 giorni dalla sua adozione.        

Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell’art. 109, comma  2, del T.U., rivestono, sulla base del possesso dei requisiti  professionali di cui all’art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il  ruolo di responsabili tecnici in imprese iscritte, per lo svolgimento  delle attivita’ di cui all’art. 2, comma 1, della legge medesima, nel  registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre  1993, n. 580, o nell’albo delle imprese artigiane di cui alla legge  8 agosto 1985, n. 443, hanno titolo all’inserimento nell’albo di cui  all’art. 1 sulla base della presentazione della dichiarazione da  rendersi, mediante il modello riportato nell’allegato B del presente  decreto, entro un anno dalla predetta data.       

Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
Roma, 24 novembre 2004 
Il Ministro Marzano

Ministero delle Attività Produttive
Circolare del 24 novembre 2004, n. 3580/C
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 109, comma 2».

Premessa – Riferimenti normativi
Con la norma di cui in epigrafe, in attuazione della delega contenuta nel punto 2 dell’allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, fu emanato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.» (in seguito Tu), con il precipuo scopo di riunire in unico testo le disposizioni aventi ad oggetto tanto la disciplina dell’attività edilizia propriamente detta (parte prima), quanto la disciplina della normativa tecnica dell’edilizia (parte seconda).
In tale ultima sede si è provveduto a recepire nel Capo V, la disciplina riveniente dalla legislazione sulla sicurezza degli impianti, e pertanto in primo luogo della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», riprodotta nel suo complesso, ancorché con integrazioni di notevole rilievo. In particolare si rileva la introduzione ex novo del disposto dell’art. 109, comma 2, del predetto testo unico, il quale recita: «È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive». La disposizione de quo agitur appare chiaramente integrativa dell’originario art. 3 della citata legge 46/90.
Si deve in ogni caso rilevare che l’intero art. 109 del Tu è norma di rango primario, in quanto introdotto dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378.

Entrata in vigore della disposizione
Il termine di entrata in vigore dell’intero Tu è stato più volte prorogato. Dapprima al 30 giugno 2002 dall’art. 5-bis, Dl 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall’art. 2, Dl 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Successivamente, l’entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del Tu (e quindi l’art. 109 in parola) è stata differita prima al 1˚ gennaio 2004 dall’art. 4, Dl 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1˚ gennaio 2005 dall’art. 14, Dl 24 dicembre 2003, n. 355.
Come già evidenziato con lettere circolari indirizzate a codeste Camere dalla Direzione generale per il commer¬cio, le assicurazioni e i servizi, da ultimo in data 30 dicembre 2003, prot. 560734, la proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Ratio dell’intervento normativo
Il legislatore con l’emanazione della disposizione di cui all’art. 109, comma 2 del Tu, ha inteso creare un peculiare regime per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, più incisivo di quello originariamente previsto dalla legge 46/90.
Infatti, la disposizione normativa in questione trova una sua giustificazione solo ove si ricolleghi ad un principio generale di sicurezza degli impianti e dell’utenza dei medesimi.
In tal senso l’albo in parola ha chiaramente natura abilitante dei soggetti iscritti.
Quanto precede trova una propria motivazione non solo in armonia con il tenore letterale del termine «albo», ma soprattutto appare coerente con l’evidente finalità di sancire un sistema di controlli pubblici più pregnante ed efficace delle capacità professionali dei tecnici abilitati alla installazione degli impianti in questione (tenuto conto, come sopra evidenziato, della rilevanza degli interessi generali sottesi ad una loro corretta realizzazione e gestione).

Compatibilità dell’albo istituito ex art.109, comma 2, con la normativa di settore vigente
La disposizione introdotta dall’art. 109 del Tu, si inserisce in un ampio tessuto connettivo in cui la disciplina di settore è regolata sia a livello normativo primario, sia a livello regolamentare.
Si pone pertanto un problema di coerenza dell’albo in parola con il sistema giuridico vigente, in particolar modo in riferimento alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, e dalle disposizioni eccezionali previste dall’art. 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25.
Con riferimento alla prima questione, e cioè il rapporto tra l’albo istituito ex art. 109, comma 2, Tu, e l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, si ritiene che debba essere risolto alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici della successione degli atti normativi nel tempo. Si deve tornare a precisare, infatti, che l’albo degli installatori risulta istituito direttamente dall’art. 109 del Tu, e precisamente dall’art. 109 del decreto legislativo 378/01, norma di rango primario.
L’iscrizione nell’albo è pertanto presupposto per l’assunzione, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tu, della posizione di responsabile tecnico nelle imprese che esercitano le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti tecnologici.
Conseguentemente, nella denuncia di inizio attività prevista dal sopra citato articolo 9, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 109, comma 1, del Tu, dovrà intendersi sostituita con il riferimento all’iscrizione stessa.
Con riferimento alla seconda problematica, e cioè alla peculiare situazione giuridica soggettiva individuata dal legislatore nell’art. 6 della citata legge 25/96, è opportuno ribadire quanto già affermato nella circolare 3562/C di questo Ministero del 7 luglio 2003.
Il legislatore con l’emanazione della predetta disposizione (art. 6), ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, necessari ad assumere la qualificazione di responsabile tecnico di impresa operante nell’ambito dell’attività di installazione, per consentire a quei soggetti, che pur avendo svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle tassative condizioni previste dall’art. 3 della legge 46/90 (poi trasfuso nell’art. 109 del Tu).
La ratio della norma sembra pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i soggetti ivi contemplati. In ogni caso appare di tutta evidenza che il legislatore ha voluto sottrarre questi soggetti al regime «ordinario» di accertamento del possesso dei requisiti professionali abilitanti, ponendo una presunzione juris et de jure di possidenza dei requisiti medesimi in capo ai soggetti che si trovino nella condizione disciplinata ex art. 6 della legge 25/96 ridetta.
Ne consegue operativamente che ai fini dell’accertamento del possesso di requisiti professionali abilitanti allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 108, comma 1, del Tu diversi da quelli previsti dall’articolo 109, comma 1, del Tu medesimo, e quindi precipuamente nella fattispecie disciplinata dall’art. 6 della legge 25/96, continua ad applicarsi la procedura prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.


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