02.02.2005 - tributi

IMPOSTA DI REGISTRO – TASSAZIONE DELLA CONVENZIONE DI RIDISTRIBUZIONE DI AREE TRA CO-LOTTIZZANTI

IMPOSTA DI REGISTRO – TASSAZIONE DELLA CONVENZIONE DI RIDISTRIBUZIONE DI AREE TRA CO-LOTTIZZANTI IMPOSTA DI REGISTRO – TASSAZIONE DELLA CONVENZIONE DI RIDISTRIBUZIONE DI AREE TRA CO-LOTTIZZANTI
(Agenzia Entrate, Ris. 17/12/04,n. 156/E)
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che agli atti di ridistribuzione immobiliare tra i proprietari di aree che si siano riuniti in consorzio come lottizzazione obbligatoria per evitare l’espropriazione per pubblica utilità si applica l’imposta di registro in misura fissa mentre tali atti sono esenti dalle imposte catastali e ipotecarie (art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973): tuttavia tali elementi non risultano sussistere nel caso di specie, non essendo stato costituito un consorzio e trattandosi tra l’altro di una lottizzazione a iniziativa privata.
Poiché inoltre l’Agenzia dichiara di non riscontrare un’unicità della causa ma identifica invece negozi che pur essendo funzionalmente collegati sono autonomamente riconducibili a distinti schemi causali (trasferimenti di proprietà), le disposizioni che danno vita al collegamento negoziale sono assoggettate ciascuna ad autonoma tassazione.


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