ICI – QUALIFICA DI AREA EDIFICABILE
ICI – QUALIFICA DI AREA EDIFICABILE ICI – QUALIFICA DI AREA EDIFICABILE
(Cass., Sez. trib., Ord. 13/5/05, n. 10062)
La Sezione tributaria della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la questione aperta circa l’attribuzione della qualifica di area edificabile ad un terreno in funzione del fatto che la possibilità di edificare sia prevista da strumenti urbanistici solo adottati ma non ancora approvati, ai fini dell’assoggettamento ad ICI (art.2, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992).
È infatti sorto negli anni un contrasto interpretativo giurisprudenziale dal quale sono emersi due indirizzi:
– il primo, definito sostanzialistico in base al quale il suolo, che sia stato considerato edificabile da uno strumento urbanistico, costituisce entità immobiliare fiscalmente valutabile, benché lo strumento stesso non sia ancora in vigore, né sia stato ancora approvato dall’organo regionale, per il solo fatto di esser stato adottato dal Comune (Cass. Sent. n. 19750/2004),
– il secondo, definito formale – legalistico, in base al quale sono da intendersi aree edificabile solo i terreni con destinazione edificatoria prevista negli strumenti urbanisitici perfezionati, e, dunque, già approvati dall’organo di controllo regionale; gli strumenti urbanistici adottati, ma non ancora approvati, non consentono infatti la realizzazione delle opere in essi previste, dal momento che l’approvazione della Regione s’inserisce, nel procedimento perfezionativo dell’iter amministrativo (Cass. Sent. n. 10406/2004)
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