23.03.2005 - economia

CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE EX D.LGS.231/2001

CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE EX D CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE EX D.LGS. 231/2001
Si comunica che, in data 13 ottobre 2004, il Ministero della Giustizia ha giudicato idoneo ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e conseguentemente attribuito piena efficacia ex art. 7 D.M. 26 giugno 2003, n. 201, al Codice di Comportamento predisposto dall’ANCE.
Sulla base di questo documento, che in appendice contiene anche il Codice Etico, il Modello-tipo di organizzazione gestione e controllo, ed il Manuale di istruzioni per la personalizzazione del Modello, le imprese4 associate possono ottemperare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, che, si rammenta, disciplina la responsabilità dell’ente (persona giuridica –impresa -, società o associazione anche priva di personalità giuridica) per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dal vertice o dal sottoposto.
L’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati, l’istituzione di un organismo di vigilanza nonchè la previsione di un sistema disciplinare interno, consentono all’impresa, a seconda dei casi, di essere esonerata da responsabilità, di evitare la condanna alla sanzione interdittiva o di vedersi applicata una sanzione pecuniaria ridotta.
Si tratta dunque di adempimenti che, per quanto facoltativi, hanno una importanza assai rilevante per l’impresa.
Il Codice, con le indicate appendici, è reso pubblico sul Portale dell’Associazione (www.ance.it).
Presso gli uffici del Collegio è altresì disponibile la versione in formato word del documento, per consentire una diretta e più agevole rielaborazione da parte delle imprese interessate.  
Si coglie l’occasione per ricordare che i reati dai quali può derivare la responsabilità dell’ente sono ad oggi:
–  art. 24 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
– art. 25 – concussione e corruzione;
– art. 25 bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
– art. 25 ter – reati societari;
– art. 25 quater – delitti con finalità di terrorismo;
–  art. 25 quinquies – delitti contro la personalità individuale (traduzione in schiavitù)
Peraltro, la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 includeva anche i reati ambientali e l’infortunistica sul lavoro. Come dimostra il progressivo ampliamento delle fattispecie operato negli ultimi mesi, è quindi possibile che la normativa venga ulteriormente estesa ad altri reati.
In caso di riconosciuta responsabilità dell’ente, le sanzioni previste dal decreto sono particolarmente pesanti, e possono essere applicate dal giudice anche in via cautelare nel corso del procedimento penale:

pecuniaria:
sempre applicata per quote da 100 a 1000 (una quota va 500.000 lire a 3 milioni); l’entità della sanzione pecuniaria è determinata dal giudice che stabilisce l’ammontare della quota unitaria in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente e determina il numero delle quote in relazione alla gravità del fatto, al grado della responsabilità, alla attività riparatoria e preventiva posta in essere dall’ente.

interdittive:
–  interdizione dall’esercizio dell’attività;
–  sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
– divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo per prestazioni di pubblico servizio);  
– esclusione (o revoca) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
–  divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indice degli allegati:
parte I-codice di comportamento delle imprese di costruzione
parte II-codice etico
parte III-modello di organizzazione gestione e controllo delle attività dell’impresa
parte IV-modello di organizzazione gestione e controllo delle attività dell’impresa – organigramma
parte V-modello di organizzazione gestione e controllo – disposizioni relative ai processi sensibili
parte VI-modello di organizzazione gestione e controllo – appendice normativa
parte VII-manuale per l’analisi organizzativa preventiva all’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
Sul tema in parola  è inoltre utile rammentare quanto diposto dalla legge finanziaria del 2005, legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004, supplemento ordinario n. 192).

Il comma 82 dell’art. 1 così recita:
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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