28.09.2005 - lavori pubblici

APPALTO – LA GRAVITÀ DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NON VA COMMISURATA ALL’ENTITÀ DEL DANNO MA AL CONCRETO INTERESSE PER LA TEMPESTIVA PRESTAZIONE

APPALTO – LA GRAVITA’ DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE APPALTO – LA GRAVITA’ DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NON VA COMMISURATA ALL’ENTITÀ DEL DANNO MA AL CONCRETO INTERESSE PER LA TEMPESTIVA PRESTAZIONE
(Corte di Cassazione. Sez. II, sentenza 1 luglio 2005 n. 14034)

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E’ infondata la censura con la quale si denuncia la mancata comparazione dei rispettivi inadempimenti, poiché quando l’inadempimento di una delle parti trovi giustificazione nell’inadempimento dell’altra, del quale costituisce conseguenza, una sola parte dev’essere considerata sostanzialmente inadempiente, con la conseguenza che non v’è ragione di procedere al giudizio di comparazione tra le opposte condotte (art. 1460 cod. civ.) – In tal caso v’è spazio solo per una valutazione di conformità a buona fede del rifiuto ad adempiere opposto da una parte a fronte dell’inadempimento dell’altra, tale valutazione essendo prescritta dal c.p.c. dell’art. 1460 nonché dal principio generale dettato per l’esecuzione dei contratti dall’ari. 1375 cod. civ., ma nel caso in esame il giudice d’appello, ancorché non abbia fatto esplicito riferimento alle norme ora menzionate, ha correttamente ritenuto giustificato il rifiuto della committente a versare il saldo in considerazione dell’importanza attribuita all’inadempimento dell’appaitatrice, in tal modo implicitamente riconoscendo come conforme a buona fede il rifiuto della committente -.Quanto, poi, alla correttezza della valutazione data in ordine all’importanza dell’inadempimento dell’appaltatrice va osservato che, come ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. seni. N, 11784 del 7 dicembre 2000), “la gravita dell’inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione”. Alla luce di tale condiviso principio deve ritenersi corretta la valutazione data dal Tribunale, che, indipendentemente dal valore oggettivo della prestazione non adempiuta dall’appaltatrice, valorizza la volontà contrattuale di entrambi i contraenti con riferimento a detta obbligazione nell’ambito del complessivo regolamento contrattuale, rimarcando, infine, l’interesse della committente oggettivamente inteso, ad un completo adempimento, da parte dell’appaltatrice, delle sue obbligazioni.
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