29.04.2004 - ambiente

TERRE E ROCCE DA SCAVO – CHIARIMENTI

TERRE E ROCCE DA SCAVO – CHIARIMENTI TERRE E ROCCE DA SCAVO –  CHIARIMENTI

Si informa che il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con lettera del 1° marzo 2004, ha chiarito alcuni aspetti controversi in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo conseguenti alle modifiche normative apportate dall’art. 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306.
In particolare è stato precisato che le analisi del terreno, secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, devono essere eseguite solo, qualora, vengano utilizzate tecnologie di scavo o perforazione che prevedano l’impiego di sostanze inquinanti.
Pertanto, secondo il Ministero, per adempiere alle indicazioni previste dall’art. 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall’art. 23, della legge n. 306/2003, è sufficiente trasmettere all’ARPA un’attestazione dell’operatore riportante le metodologie di scavo e l’indicazione della destinazione finale del materiale.
Per i lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 il riutilizzo delle rocce e terre da scavo può essere effettuato, sino al 31 dicembre 2004, senza sottoporre il progetto all’ARPA come espressamente previsto dall’art. 23-octies del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, così come inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (G.U., n. 48, del 27 febbraio 2004).


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