PER APPALTI OLTRE LA II CLASSIFICA NON PUÒ ESSERE ESCLUSA L’IMPRESA CHE NON DOCUMENTA LE ISO 9000 SENZA CHE IL BANDO LO PRESCRIVA
PER APPALTI OLTRE LA II CLASSIFICA NON PUO’ ESSERE ESCLUSA L’IMPRESA CHE NON DOCUMENTA LE ISO 9000 SENZA CHE IL BANDO LO PRESC PER APPALTI OLTRE LA II CLASSIFICA NON PUO’ ESSERE ESCLUSA L’IMPRESA CHE NON DOCUMENTA LE ISO 9000 SENZA CHE IL BANDO LO PRESCRIVA
(Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 11/05/2004 n. 2967)
Non è da escludere il partecipante ad una gara di appalto che ha documentato documentato all’atto dell’offerta solo il possesso dell’attestazione rilasciata da SOA, senza l’indicazione dell’attestazione del possesso da parte dell’impresa stessa della certificazione di qualità aziendale secondo le norme europee della serie UNI 9000, ovvero del possesso della dichiarazione di esistenza nell’impresa di elementi significativi e tra loro concorrenti del sistema di qualità. L’obbligo di esclusione, non richiesta dal bando, non può discendere dalla considerazione che tale requisito è comunque dovuto perché richiesto dall’articolo 4 del d.p.r. n. 34 del 2000.
Nel caso di specie il bando di gara non si limita affatto a richiedere genericamente la presentazione dell’attestazione (SOA), ma indica altresì il contenuto del documento, costituito dall’accertamento del “possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere”. In questa ipotesi particolare, quindi, l’omissione non può essere intesa come uno spazio bianco, colmabile mediante un processo di etero integrazione, sempre che questo sia configurabile nella materia dei pubblici appalti in presenza del principio che vincola le amministrazioni all’applicazione delle regole contenute nel bando ” senza che residui in capo all’organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione” (Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 maggio 2002, n. 2717). Ma la clausola del bando va intesa come una prescrizione che circoscrive l’onere del candidato alla sola presentazione dell’attestazione concernente il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Diversamente ragionando, infatti, risulterebbe vulnerato principio del clare loqui , che impone alla stazione appaltante di indicare con esattezza gli oneri procedurali a carico dei concorrenti.
FATTO
La società per azioni GEA ha impugnato, davanti al Tar per la Puglia, il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla Torricelli srl della gara relativa alla costruzione dell’impianto per il trattamento dei liquami, completo di sistema di affinamento delle acque, nonché i provvedimenti di ammissione alla gara sia dell’ATI Millennium costruzioni srl sia della CO.GEI. Ove queste ultime due concorrenti fossero state escluse, a parere della ricorrente, la nuova determinazione della soglia dell’anomalia delle offerte avrebbe portato ad una differente graduatoria che la vedrebbe collocata al primo posto. Il motivo dell’esclusione delle due concorrenti consisterebbe nella circostanza che queste avevano documentato all’atto dell’offerta solo il possesso dell’attestazione rilasciata da SOA, senza l’indicazione dell’attestazione del possesso da parte dell’impresa della certificazione di qualità aziendale secondo le norme europee della serie UNI 9000, ovvero del possesso della dichiarazione di esistenza nell’impresa di elementi significativi e tra loro concorrenti del sistema di qualità. Tale adempimento, ancorchè non richiesto dal bando, era comunque dovuto perché richiesto dall’articolo 4 del d.p.r. n. 34 del 2000
Il Tar, premesso che l’attestazione SOA e la certificazione di qualità aziendale UNI 9000 rappresentano distinti requisiti, ha sostenuto che non era possibile una eterointegrazione del bando di gara. Quest’ultimo, quindi, avrebbe dovuto essere specificamente impugnato nella parte in cui non richiedeva la dimostrazione anche del secondo requisito.
L’appello è proposto da GEA, che prospetta i seguenti motivi:
1) il bando non andava impugnato ma solo correttamente applicato, in quanto nell’attestazione SOA confluiscono sia la qualificazione per categorie e classifica congruenti con l’appalto che la certificazione di qualità secondo le norme europee, ovvero la dichiarazione di esistenza nell’impresa di elementi significativi;
2) comunque, ove così non fosse, la presentazione del documento sarebbe stata necessaria in base al principio di eterointegrazione del bando.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello il comune intimato, che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.
E’ anche costituita in appello l’impresa di Torricelli, che eccepisce per la prima volta in sede di appello il difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, in quanto ove si accedesse alla tesi avversaria, anche un’altra concorrente ( ATI CTIDA) avrebbe dovuto essere esclusa, con la conseguenza che la graduatoria sarebbe rimasta inalterata.
L’appellante ritiene non provata quest’ultima affermazione e sostiene comunque inammissibile l’eccezione prospettata in appello senza ricorso incidentale.
DIRITTO
L’infondatezza dell’appello proposto dalla GEA, esime il collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, prospettata dalla contro interessata, la quale richiederebbe una ulteriore attività istruttoria con un inutile prolungamento dei tempi del processo.
Il d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, all’articolo 4, comma 1, stabilisce che “ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B. ” Precisando poi, al comma 3, che “il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.”
Nel caso di specie, il bando di gara indicava, quale condizione minima di carattere economico e tecnico necessaria per la partecipazione, che “i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. n. 34/ 2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere”. Nulla dice, il bando, a riguardo della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale.
Secondo la ricorrente, attuale appellante, l’aggiudicazione dell’appalto per costruzione dell’impianto per il trattamento dei liquami nel Comune di San Marco in Lamis, è stata viziata non perché l’aggiudicataria sia priva dei requisiti previsti dalla legge, ma per il fatto che, essendo state ammesse a partecipare alla gara due concorrenti che avrebbero dovuto essere escluse, ciò ha influito sulla media delle offerte, con conseguenze per lei pregiudizievoli
Quindi, a ben vedere, l’oggetto della controversia non sta nello stabilire se le due concorrenti, che tra l’altro non sono parti nel presente giudizio, abbiano o meno i requisiti che la legge impone agli esecutori di lavori pubblici, ma solo se, sotto il profilo procedurale, la stazione appaltante avrebbe dovuto o meno escluderle alla gara.
A tal riguardo, occorre osservare come il comportamento della commissione di gara sia vincolato al rispetto delle statuizioni contenute nel bando di gara. Statuizioni che, ove lesive dell’interesse di singoli concorrenti, debbono da questi essere ritualmente impugnate, autonomamente nel caso in cui la lesione abbia il carattere dell’attualità, ovvero unitamente al provvedimento conclusivo della procedura, nel caso in cui l’illegittimità della clausola abbia determinato la mancata aggiudicazione dell’appalto.
Nel caso di specie, posto che le due concorrenti avevano comunque adempiuto all’onere documentale indicato nel bando e quest’ultimo non ha formato oggetto di un’apposita impugnativa, il primo giudice ha respinto il ricorso.
L’appello, nella sostanza sostiene che il bando non aveva alcuna necessità esplicitare il contenuto dell’attestazione SOA e che, comunque, trattandosi di una semplice omissione, la norma regolamentare avrebbe dovuto essere rispettata in base al principio di eterointegrazione.
L’assunto non convince, in quanto il bando di gara non si limita affatto a richiedere genericamente la presentazione dell’attestazione (SOA), ma indica altresì il contenuto del documento, costituito dall’accertamento del “possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere”. In questa ipotesi particolare, quindi, l’omissione non può essere intesa come uno spazio bianco, colmabile mediante un processo di etero integrazione, sempre che questo sia configurabile nella materia dei pubblici appalti in presenza del principio che vincola le amministrazioni all’applicazione delle regole contenute nel bando ” senza che residui in capo all’organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione” (Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 maggio 2002, n. 2717). Ma la clausola del bando va intesa come una prescrizione che circoscrive l’onere del candidato alla sola presentazione dell’attestazione concernente il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Diversamente ragionando, infatti, risulterebbe vulnerato principio del clare loqui , che impone alla stazione appaltante di indicare con esattezza gli oneri procedurali a carico dei concorrenti.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del grado
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello.
Compensa tra le parti le spese del grado.
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