22.09.2004 - lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI – CONDANNE CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE DELLE IMPRESE – CONDIZIONI PER L’ESTINZIONE DEL REATO

LAVORI PUBBLICI – CONDANNE CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE DELLE IMPRESE – CONDIZIONI PER L’ESTINZIONE DEL REATO LAVORI PUBBLICI – CONDANNE CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE DELLE IMPRESE – CONDIZIONI PER L’ESTINZIONE DEL REATO
Viene a volte segnalato che per alcune imprese, in occasione della procedura relativa alla loro qualificazione con le SOA, ovvero alla verifica triennale delle attestazioni, si pongono dei problemi in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell’impresa stessa.
Ciò si verifica, in particolare, per quei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale dell’appaltatore, ma, essendosi verificati i presupposti di cui all’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, il reato è da considerare estinto.
A questo proposito, pur rimanendo salve le ipotesi di riabilitazione in caso di sentenza di condanna e di estinzione del reato per decorso del tempo in caso di patteggiamento, ipotesi che determinano l’eliminazione della causa ostativa alla partecipazione alle gare, occorre tenere presente che:
– la riabilitazione è pronunciata con sentenza, soggetta alle condizioni previste dall’articolo 179 del cp;
– relativamente al1’estinzione del reato dopo il patteggiamento, l’articolo 676 del cpp prevede una competenza generale del giudice dell’esecuzione a decidere in ordine all’estinzione del reato per la fase successiva alla condanna.
Dalla ricostruzione del sistema sembra doversi dedurre che le cause di estinzione del reato debbano essere sempre accertate da un giudice e, dopo l’emanazione della sentenza, dal giudice dell’ esecuzione.
Ora, tra le cause di estinzione deve senz’altro ricomprendersi quella relativa alla sentenza di patteggiamento, di cui all’articolo 445, comma 2 del cpp che deve, al pari delle altre, essere accertata dal giudice.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che l’articolo 676 del cpp attribuisce al giudice dell’esecuzione il “potere-dovere” di dichiarare l’estinzione, allorquando ricorrano le condizioni previste dall’articolo 445, così evidenziando la sostanziale doverosità del provvedimento del giudice (sentenza n. 498 del 21 marzo 2002).
In conclusione, è opportuno che le imprese interessate ricordino la necessità che i soggetti incorsi in una sentenza di patteggiamento, allorquando ricorrano le condizioni per 1’estinzione del reato (decorrenza dei 5 anni – o 2 anni, qualora si tratti di contravvenzioni – e mancato compimento di reati della medesima indole), chiedano il provvedimento dichiarativo dell’avvenuta estinzione al giudice dell’esecuzione competente (costituito presso il medesimo giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento).
Tale provvedimento dovrà essere opportunamente prodotto dall’interessato, in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell’impresa.


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