SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO – TERMINE PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA – INGIUNZIONE – MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE – LEGGE 689/1981 – NUOVE ISTRUZIONI MINISTERO DEL LAVORO
SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO – TERMINE PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA – INGIUNZIONE – MODALITA’ DI SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO – TERMINE PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA – INGIUNZIONE – MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE – LEGGE 689/1981 – NUOVE ISTRUZIONI MINISTERO DEL LAVORO
Nel caso in cui l’autorità competente accerti l’inosservanza delle disposizioni in materia di lavoro per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, la Legge n. 689/81 prevede che gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Quest’ultima, sentiti gli interessati, ove gli stessi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente (ordinanza-ingiunzione).
Il Ministero del Lavoro ha fornito con lettere circolari prot. n. 1168, 1169 e 1170 del 11 settembre 2003, istruzioni in ordine al termine per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione e alle modalità operative relative all’impugnazione e rateazione della pena pecuniaria comminata.
Di seguito si illustrano i principali aspetti delle citate istruzioni ministeriali.
Impugnazione e rateazione della cartella esattoriale
Per quanto concerne le modalità di impugnazione delle cartelle esattoriali, formate sui ruoli emessi dalle Direzioni provinciali del lavoro, quali enti creditori, la lettera circolare prot. n. 1168 dell’11 settembre 2003 sottolinea che:
– qualora venga contestata la mancata o non rituale notifica dell’ordinanza-ingiunzione, cui si riferisce la cartella di pagamento, il ricorso deve essere proposto nelle forme e nei termini di cui agli articoli 22, 22 bis e 23 della Legge n. 689/1981, e cioè al Tribunale, in funzione di Giudice unico, entro il termine di trenta giorni dalla notifica;
– nelle ipotesi in cui vengano eccepite irregolarità o nullità attinenti la formazione del ruolo o della cartella esattoriale, della procedura di esecuzione o degli atti esecutivi, competente a decidere la controversia è il Giudice unico dell’esecuzione, secondo il rito previsto dagli articoli 615 e 617 del Codice di procedura civile.
La lettera circolare in esame illustra, inoltre, le modalità di rateizzazione della cartella esattoriale, evidenziando, tra l’altro, che:
– spetta al Direttore della Direzione provinciale del lavoro rispondere, mediante apposito e specifico decreto di rateazione, all’istanza presentata dal trasgressore;
– il debitore deve dimostrare la sussistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, alla quale è subordinato l’accoglimento della richiesta di rateazio-ne, anche al fine di consentire al competente Ufficio di effettuare la valutazione di congruità nella determinazione del numero delle rate da accordare, che va contenuto nel limite massimo di sessanta;
– l’istanza di rateazione deve essere proposta dal trasgressore in bollo (marca da bollo di euro 10,33).
Relativamente agli interessi per la dilazione del pagamento, indicati dalla lettera circolare di cui trattasi nella misura del 6%, ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifica-zioni, il Ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. n. 1189 del 17/9/2003, ha comunicato che detta misura trova applicazione solo con riferimento alle rateazioni concesse sino al 30 giugno 2003.
A decorrere dal 1° luglio 2003, invece, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2003, l’interesse si applica nella misura del 4%.
Termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione
La lettera circolare prot. n. 1169 dell’11 settembre 2003 segnala che recenti pronunce della Corte di Cassazione (fra le quali, in particolare, la sentenza n. 9680 del 17 giugno 2003) hanno affermato che l’ordinanza-ingiunzione, di cui all’art. 18 della Legge n. 689/1981, può essere emessa nel termine quinquennale previsto dall’art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla medesima legge. La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto non applicabile, nel caso di specie, il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 2, comma 3, della Legge 7/8/90, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, considerando tale termine incompatibile con il sistema procedimen-tale delineato dalla Legge n. 689/1981.
Rateazione dell’ordinanza-ingiunzione
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 689/1981, l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento della sanzione medesima in rate mensili da tre a trenta, di importo, comunque, non inferiore a euro 15,49 ciascuna.
Al riguardo, la lettera circolare prot. n. 1170 dell’11 settembre 2003 precisa che:
– l’istanza di pagamento rateale deve essere proposta dal trasgressore in bollo (marca da bollo di euro 10,33);
– il calcolo delle rate non deve includere eventuali interessi o maggiorazioni. L’unico aggravio della procedura in questione è costituito dalle spese di notifica del provvedimento al trasgressore.
– quest’ultimo può comprovare il proprio stato di difficoltà economica, e cioè le sue condizioni economiche disagiate, mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta, peraltro, ferma la possibilità di controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, mediante verifiche presso la competente Agenzia delle Entrate.
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