04.12.2003 - lavoro

PREMI PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI – REGIME TRIBUTARIO – D.LGS.314/97

PREMI PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI – REGIME TRIBUTARIO – D PREMI PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI – REGIME TRIBUTARIO – D.LGS. 314/97

L’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta ad una istanza di interpello volta a conoscere l’imponibilità fiscale o meno dei premi assicurativi versati ad una compagnia assicurativa per tenere indenni i propri dipendenti dalle perdite patrimoniali che potrebbero soffrire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate – nei loro confronti o direttamente nei confronti della società – da terzi danneggiati da atti compiuti dai suddetti dipendenti nell’esercizio dei propri incarichi e funzioni, ha compiuto un preliminare richiamo agli elementi che caratterizzano la categoria reddituale dei redditi di lavoro dipendente. In proposito ha ricordato che, sebbene a seguito della riforma apportata dal D.Lgs 314/1997 sia stato introdotto nell’attuale sistema (comma 1 dell’articolo 48 del TUIR) un principio di onnicomprensività della categoria del reddito di lavoro dipendente, tuttavia i successivi commi di tale disposizione, come riconosciuto da numerose pronunce della prassi ministeriale, hanno apportato specifiche deroghe a tale principio. Quale esempio qualificante di tali eccezioni, viene ricordata la non concorrenza alla formazione della base imponibile del dipendente beneficiario:
a) delle somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
b) delle somme corrisposte per un interesse esclusivo del datore di lavoro.
Al riguardo vengono richiamati alcuni importanti precedenti in termini di prassi. In primo luogo, la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, laddove, conformemente a quanto appena affermato, è stata riconosciuta in tema di imponibilità dei premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro:
– la natura di fringe benefit tassabili in capo al percettore relativamente ai premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita ed a copertura di infortuni extraprofessionali;
– la natura di fringe benefit non tassabili in capo al dipendente relativamente ai premi versati per la prestazione di coperture assicurative su rischi professionali.
Il criterio discriminante in ordine alla assoggettabilità o meno ad imposizione fiscale del fringe benefit è rintracciabile, pertanto, nella circostanza che la relativa corresponsione avvenga o meno in dipendenza di un interesse esclusivo e assorbente del datore di lavoro. Ne consegue che, qualora si sia in presenza di un premio versato, ad esempio, per la copertura del rischio di infortunio di natura extra-professionale del dipendente (e pertanto, non necessariamente legato all’espletamento delle mansioni lavorative), non ravvisandosi l’esclusività di un interesse al riguardo del datore di lavoro, tale erogazione concorrerà alla formazione del reddito imponibile del beneficiario.
In secondo luogo viene richiamata la Circolare 4 marzo 1999 n. 55/E nella quale – relativamente alla disciplina fiscale dei contributi erogati dal datore di lavoro per finalità di assistenza sociale – viene individuato un trattamento differenziato a seconda dell’esatto contenuto delle previsioni da cui discende l’obbligo di versamento, precisandosi che:
– nel caso in cui il versamento rappresenti l’esecuzione di un preciso obbligo in tal senso derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, lo stesso è da considerarsi parte integrante della retribuzione e, pertanto, secondo quanto disposto dal comma 1, dell’articolo 48 del TUIR concorre a formare il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori beneficiari;
– qualora il versamento non sia espressamente contemplato dal contratto, accordo o regolamento aziendale (prevedendo questi ultimi esclusivamente un generico obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali), lo stesso costituisce soltanto una delle molteplici modalità tra cui il datore può scegliere al fine di adempiere all’obbligo descritto (ben potendo, in alternativa, decidere di attendere l’evento e sopportarne pienamente il carico). In tali ipotesi la stipula di una polizza assicurativa (tramite cui il datore di lavoro provvede a garantirsi una copertura economica a fronte di eventuali pagamenti) risponde ad un interesse esclusivo di quest’ultimo, cosicché il pagamento del premio o dei contributi assistenziali non costituirà elemento retributivo per i beneficiari, non concorrendo alla formazione dei rispettivi redditi di lavoro dipendente.
L’Agenzia ha puntualmente applicato tali principi al caso di specie, in cui la società istante ha fatto presente di essere obbligata – da ben individuate disposizioni normative, contrattuali e interne – a garantire amministratori e dipendenti dal rischio di essere costretti a pagare somme a titolo di risarcimento dei danni causati nell’esercizio dei propri incarichi o mansioni professionali.
I casi in cui è negata l’imponibilità
Più precisamente è stata negata l’imponibilità  dei predetti premi assicurativi in capo ai beneficiari in considerazione del fatto che:
a) qualora l’obbligo di tenere indenni i dipendenti per i danni derivanti da infortuni professionali sia previsto, a carico  della società, dalla legge (quadri intermedi) o dal contratto collettivo di lavoro (dirigenti), la stipula di una polizza assicurativa rappresenta soltanto una delle opzioni alternative tra cui la società può scegliere per adempiere al ricordato obbligo, rispondendo, pertanto, a un interesse esclusivo del datore di lavoro. I premi assicurativi versati a tal fine dalla società non concorrono, quindi, alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori beneficiari;
b) qualora l’obbligo di tenere indenni i dipendenti per i danni derivanti da infortunio professionale discenda da una delibera assembleare (amministratori), la stipula della polizza assicurativa risponde ugualmente ad un esclusivo interesse della società rintracciabile nella volontà di risarcire l’amministratore per il danno patrimoniale subito in relazione ad un’attività da cui la stessa trae beneficio, nonché nell’esigenza di creare le condizioni per lo svolgimento di un’attività gestionale più efficiente e dinamica, grazie alla tranquillità psicologica dei propri amministratori liberati dalle remore connesse al timore di eventuali conseguenze patrimoniali del proprio operato.
Le predette conclusioni, infine, secondo il parere dell’Agenzia sono corroborate dall’ulteriore osservazione per cui i rimborsi corrisposti dalla compagnia assicuratrice non si traducono mai in un arricchimento per i beneficiari, ma costituiscono la semplice reintegrazione del danno patrimoniale da questi ultimi subito in conseguenza del risarcimento versato al terzo danneggiato per effetto dell’attività professionale.


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