IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO IVA – ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
(Ris. 22/1/03, n. 10/E)
Le prestazioni di servizi relative ai contratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupero e risanamento conservativo devono essere assoggettate, a prescindere dalla tipologia dell’immobile, ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento (art. 31, comma 1°, lett. c, d ed e, legge n. 458/1978).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’istanza di interpello di un istituto di previdenza e assistenza di un comune che, avendo affidato in appalto a una ditta di costruzioni dei lavori di restauro, ha chiesto di conoscere l’aliquota applicabile alle relative prestazioni di servizio.
L’Agenzia, partendo dal dato normativo, ha concluso che le prestazioni relative a contratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupero sono da assoggettare ad aliquota ridotta del 10 per cento, a prescindere dalla tipologia degli edifici e delle opere oggetto degli interventi stessi (Tabella A, parte III, punto 127-quaterdecies, D.P.R. n. 633/1972; Circ. n.142/E del 1994; Ris. n. 157/E del 2001).
22 gennaio 2003
RISOLUZIONE N. 10/E
Oggetto: IVA – Applicazione del punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 agli interventi di recupero e risanamento conservativo di cui all’articolo 31, primo comma, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Istanza di interpello
Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istituto di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti del Comune di
.. ha affidato ad una impresa di costruzioni l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo di parte di un edificio di proprietà del Comune di
, destinato ad uffici e precisamente a sede amministrativa, uffici di presidenza e direzione dello stesso ente.
Posto che i lavori in questione ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 31, primo comma, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, il medesimo Istituto chiede di conoscere se alle relative prestazioni di servizi sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che alle prestazioni di servizi sopra indicate sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento prevista dal punto 127-quaterdecies) sopra citato, in considerazione del fatto che la seconda parte di tale norma fa riferimento agli interventi di recupero a prescindere dalla tipologia dell’immobile.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, assoggetta ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
In materia, nella circolare ministeriale n. 142 del 9 agosto 1994 è stato precisato che l’aliquota IVA ridotta prevista per le prestazioni relative a contratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 si applica a prescindere dalla tipologia degli edifici o delle opere oggetto degli interventi stessi.
Successivamente, con la risoluzione n. 157 del 12 ottobre 2001 è stata affrontata la questione del trattamento da riservare alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione di un impianto sportivo e rientranti nella fattispecie prevista alla lettera d), primo comma, dell’articolo 31 sopra citato.
Anche in tale occasione è stato affermato che tali prestazioni di servizi sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10 per cento “a prescindere dalla tipologia dell’immobile”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che le prestazioni di servizi relative ai contratti di appalto per la realizzazione di interventi rientranti nelle fattispecie previste alle lettere c), d) ed e) del primo comma dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 sono da assoggettare, a prescindere dalla tipologia dell’immobile, ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
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