11.06.2003 - tecnica

CRITERI PER LA NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE

CRITERI PER LA NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE CRITERI PER LA NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE

Con l’ordinanza n° 3274 del 20.3.2003, Gazzetta Ufficiale N. 105 del 08 Maggio 2003, il Presidente del Consiglio ha disposto l’entrata in vigore dei nuovi criteri da seguire per la classificazione del territorio nei riguardi dei terremoti.
La nuova metodologia comporta, tra l’altro, la suddivisione del territorio in 4 zone corrispondenti a 4 diversi valori di azione sismica assunta a base del progetto, che sostituiscono la precedente classificazione che prevedeva 3 gradi di sismicità, indicati con S12, S9 ed S6, e le zone non classificate che venivano intese come non sismiche.
Parte integrante dell’ordinanza sono anche le ”Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, le ”Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti”, le ”Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni”.
Per una concreta opera di prevenzione del rischio sismico, e’ previsto che gli edifici di interesse strategico e le infrastrutture la cui funzionalità durante un terremoto non puo’ venir meno siano sottoposti, a cura dei rispettivi proprietari, alle verifiche di sicurezza condotte con i metodi indicati nelle norme tecniche allegate all’ordinanza stessa. Le verifiche dovranno svolgersi entro i prossimi 5 anni ad iniziare dalle zone sismiche piu’ pericolose, la 1 e la 2, secondo un programma temporale elaborato dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni. Dette verifiche non sono obbligatorie per le opere progettate secondo le norme successive al 1984 e relative , rispettivamente, alla I categoria per quelle situate in zona 1, alla II categoria per quelle situate in zona 2 ed alla III categoria per quelle in zona 3.
Per una corretta applicazione dell’ordinanza, in considerazione del fatto che le norme tecniche adottate sono profondamente innovative essendo coerenti con il sistema di norme già definito a livello europeo con gli Eurocodici, sono previsti dei programmi di formazione a cura del Dipartimento della protezione civile unitamente alle regioni ed agli ordini professionali. La pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale e’ , come detto è stata effettuata il 8 maggio 2003, ma per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già stati approvati, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.
In calce alla presente nota si ritiene utile riprodurre la classificazione inerente la provincia di Brescia.
Gazzetta Ufficiale N. 105 del 08 Maggio 2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. . . omissis . . .
Dispone:

Art. 1.
1.Nelle more dell’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i”Criteri per l’individuazione delle zone sismiche individuazione,formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” di cui all’allegato 1, nonchè le connesse “Norme tecniche per il progetto,la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, “Norme tecniche per progetto sismico dei ponti”, “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni” di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.

Art. 2.
1. Le regioni provvedono, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all’allegato 1, all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche. In zona 4 e’ lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica.
2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.
Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.
I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate.
3. E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2,secondo quanto definito nell’allegato 1.
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non e’ prescritta l’esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza allanorma.
6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre2002, n. 289.

Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza, avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all’art. 4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un’efficace applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.
2. Per le verifiche di cui all’art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all’art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvederà ad individuare, sentite le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo.

Art. 4.
1. Al fine di assicurare la piu’ agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di formazione e ricerca nel campo dell’ingegneria sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel medesimo settore.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Documento esplicativo
Allegati
allegato 1: Criteri per l’individuazione delle zone sismiche
allegato 2: norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici
allegato 3: norme tecniche per il progetto sismico dei ponti
allegato 4: norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE – INDIVIDUAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI NELLE MEDESIME ZONE

1 OGGETTO
Le presenti norme definiscono i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche, ai sensi dell’art.93, 19) del D.L. 112/1998, ai fini della formazione e dell’aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone da parte delle Regioni, ai sensi dell’art 94, 2a) del medesimo decreto.
Le zone fanno esplicito riferimento a quelle indicate nelle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, nelle “Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti” e nelle “Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni” emanate contestualmente.

2 CRITERI
a) Le “Norme tecniche” indicano 4 valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare; pertanto, il numero delle zone è fissato in 4.
b) Ciascuna zona sarà individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente:
accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni
accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche)
zona
[ag/g]
[ag/g]
1
> 025
035
2
O 15-025
025
3
005-015
015
4
005
c) Le valutazioni di ag dovranno essere effettuate utilizzando: I) metodologie recenti e accettate a livello internazionale; II) dati di base aggiornati (con particolare riferimento ai dati sulle sorgenti sismogenetiche, ai cataloghi dei terremoti, alle leggi di attenuazione del moto del suolo, ecc.); III) procedure di elaborazione trasparenti e riproducibili, che evidenzino le assunzioni effettuate e le relative ragioni.
d) Le valutazioni di ag dovranno essere rappresentate in termini di curve di livello con passo 0,025 g calcolate su di un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a 0.05°). Sulla base di tali valutazioni l’assegnazione di un territorio ad una delle zone di cui al punto b) potrà avvenire con tolleranza 0,025 g.
e) L’insieme dei codici di calcolo e dei dati utilizzati dovrà essere reso pubblico in modo che sia possibile la riproduzione dell’intero processo. Le elaborazioni dovranno essere sottoposte a verifica secondo le procedure di revisione in uso nel sistema scientifico internazionale.
f) Qualora siano disponibili differenti mappe di ag, prodotte nel rispetto dei criteri enunciati ai punti precedenti, queste dovranno essere messe a confronto e sottoposte a giudizio di esperti non coinvolti nella loro formulazione.
g) Le valutazioni di ag andranno aggiornate periodicamente, in relazione allo sviluppo delle metodologie di stima della pericolosità sismica e dei dati utilizzati dalle medesime.
h) Devono essere evitate situazioni di forte disomogeneità nelle zone sismiche ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l’individuazione delle medesime dovrà tenere conto di un elaborato di riferimento compilato in modo omogeneo a scala nazionale, secondo i criteri esposti più sopra. A partire da questo elaborato di riferimento, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovrà prevedere:
1. La discretizzazione del medesimo con riferimento ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un’altra i comuni attraversati da curve di livello di ag, e di gestire la tolleranza di cui al punto d). E’ opportuno a questo proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue avvenga sempre in maniera graduale, sia all’interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse.
2. L’eventuale definizione di sottozone, nell’ambito dello stesso comune, differenziate anche in relazione alle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio.

3 PRIMA APPLICAZIONE
i) In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla base del documento “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale”, elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con le seguenti precisazioni:
1. La classificazione di ciascun comune secondo il documento citato è riportata in allegato A, unitamente alla classificazione precedente ed alla zona di appartenenza secondo la mappa di cui al presente documento.
2. I comuni ivi indicati come “non classificati” devono essere intesi come appartenenti alla zona 4.
3. I comuni ivi indicati come appartenenti rispettivamente alla I, II e III categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1,2 e 3.
4.Laddove il documento citato preveda per un comune già classificato il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una a rischio meno elevato, verrà mantenuta la categoria, e conseguentemente la zona, con rischio più elevato.
l) Sino all’avvenuta predisposizione del documento di cui al punto h), le Regioni possono utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di cui al punto precedente. La tolleranza di cui al punto d) è in tal caso da considerarsi corrispondente a variazioni non superiori ad un livello di zona.

4 AGGIORNAMENTI
m) Entro un anno sarà predisposta una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, che soddisfi integralmente i criteri esposti al punto 2, con le finalità di cui al punto h).
n) Successivi aggiornamenti delle mappe di ag dovranno avere luogo ogniqualvolta lo sviluppo delle conoscenze lo suggerisca, comunque ad intervalli temporali non superiori a cinque anni.
ZONE SISMICHE – BRESCIA


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