Print Friendly, PDF & Email
09.09.2003 - trasporti

CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO – BOLLINO BLU ANNO 2004

CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO – BOLLINO BLU ANNO 2004 CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO  – BOLLINO BLU ANNO 2004

La Regione Lombardia ha disposto i criteri e le procedure per effettuare la campagna di controllo dei gas di scarico per l’anno 2004 (DGR n. 7/13857 del 29 luglio 2003 pubblicata sul 1° Supplemento Straordinario al n. 34 del 19/8/2003).
Sono soggetti al controllo gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le province lombarde e nelle province non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, dotati di:
– motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1999;
– motore con accensione per compressione (diesel) ed immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1999;
– immatricolati dal 1° gennaio 2001 e che abbiano percorso più di 80.000 km.
Le disposizioni di cui alla delibera citata si applicano, inoltre, agli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2000 e che abbiano percorso più di 80.000 km.
Sono esclusi dall’obbligo di controllo gli autoveicoli considerati “storici” ai sensi della circolare della Direzione Generale Motorizzazione 98/90 – d.c. IV del 27 luglio 1990.
Il controllo dei gas di scarico deve essere effettuato presso le officine autorizzate o in sede di revisione ai sensi del DLgs. 285/92; esso è documentato dal contrassegno “bollino blu” e da un certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate.
La tariffa per l’esecuzione del controllo è indicata in euro 12,00 IVA inclusa.
Si segnala, inoltre, che la Regione Lombardia demanda ai Sindaci dei comuni lombardi la pubblicizzazione, entro il 1° dicembre 2003, delle ordinanze di limitazione della circolazione ai soli veicoli che abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941