10.02.2003 - lavoro

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE – MANCATO VERSAMENTO – PROROGA DEL TERMINE DI DECADENZA PER L’ISCRIZIONE A RUOLO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE – MANCATO VERSAMENTO – PROROGA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE – MANCATO VERSAMENTO – PROROGA DEL TERMINE DI DECADENZA PER L’ISCRIZIONE A RUOLO

L’art. 38, commi 7 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) è intervenuto nella disciplina dei termini, rispettivamente, di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, e di decadenza delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.
Prescrizione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie
Ai sensi dell’art. 38, comma 7, della legge finanziaria 2003, “nell’ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto conto di cui all’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni – inviato dall’INPS, con cadenza annuale, ad ogni assicurato, e recante l’indicazione delle contribuzioni effettuate, della progressione del montante contributivo, delle notizie relative alla posizione assicurativa nonché dell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta – relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione – delle contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria – di cui all’art. 3, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 è sospeso per 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2002″.
In forza di tale disposizione, quindi, il termine prescrizionale quinquennale dei contributi previdenziali ed assistenziali, operativo a decorrere dal 1° gennaio 1996, è sospeso fino al 30 giugno 2004, a condizione che i periodi non coperti da contribuzione:
– risultino dall’estratto conto predetto;
– si riferiscano all’anno 1998 (primo anno di rendicontazione degli stessi attraverso il Mod. 770).
Dal 1° luglio 2004, salve eventuali ulteriori proroghe, la prescrizione riprenderà il suo corso (conformemente alle regole ordinarie in materia, ai fini del raggiungimento del limite quinquennale i periodi già trascorsi fino al 31 dicembre 2002 dovranno essere sommati a quelli che decorreranno successivamente al 1° luglio 2004).
Termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo
Il successivo comma 8 della medesima disposizione, sostituendo l’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, così come modificato dall’art. 78, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), inoltre, ha previsto che la disciplina di cui all’art. 25 del citato decreto legislativo n. 46/1999 si applica ai contributi e premi non versati, nonché agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2003.
In tale modo, è prorogata di due anni l’entrata in vigore del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.
A tale riguardo, è da rammentare che, in forza del citato art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999, i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
· per i contributi o premi non versati dal debitore: entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento (in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente);
· per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici: entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento;
· per i contributi o premi sottoposti a gravame giudiziario: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Ai sensi delle medesima disposizione, inoltre, successivamente all’iscrizione a ruolo, l’ente, in pendenza di un gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente, revocabile in caso di sopravvenienza di un fondato pericolo per la riscossione.


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