11.11.2003 - tributi

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – REQUISITO DELLA RESIDENZA

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – REQUISITO DELLA RESIDENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – REQUISITO DELLA RESIDENZA
(Cass., Sez. trib., Sent. 8/9/03, n. 13085)
In tema di benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia. Pertanto, laddove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione.
Quando l’immobile viene acquistato da un coniuge in comunione legale, proprio per gli effetti che tale acquisto produce anche nei confronti dell’altro coniuge acquista rilievo giuridico la famiglia, intesa quale entità autonoma che giustifica e legittima l’estensione automatica dell’acquisto da un soggetto ad un altro.
Quello che conta dunque non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia.
Nella specie è emerso che il marito sicuramente possedeva il requisito della residenza e che la casa acquistata è stata destinata a residenza della famiglia e questo è sufficiente per riconoscere i benefici per la prima casa, diventando ininfluente sul piano tributario la mancanza del requisito della residenza della moglie, ben potendo quest’ultima avere un’esigenza che la spinge ad avere una residenza diversa.


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