20.05.2002 - tributi

UNICO 2002 – VERSAMENTI

UNICO 2002 – VERSAMENTI UNICO 2002 – VERSAMENTI
(DL 15/4/02, n. 63, artt. 1 e 2)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente misure fiscali e finanziarie urgenti che fissa al 20 giugno 2002 l’unica data per versare i saldi d’imposta riguardanti la gran parte dei contribuenti IRPEG ed IRPEF.
Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Questi versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.
Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente:
– per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
– per la seconda rata, nel mese di novembre, a eccezione di quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.


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