07.11.2002 - trasporti

TRASPORTI – APPROVATO IL DISCIPLINARE CON LA NUOVA SEGNALETICA PER I CANTIERI STRADALI

TRASPORTI TRASPORTI – APPROVATO IL DISCIPLINARE CON LA NUOVA SEGNALETICA PER I CANTIERI STRADALI
(D.M. – Infrastrutture – 10/7/02, G.U. 26 settembre 2002, n. 226)

A distanza di quasi un decennio dall’entrata in vigore del codice della strada il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2002), ha definito le modalità di utilizzo della segnaletica prevista per i cantieri stradali.

L’emanazione del decreto (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) era stata prevista dall’art. 21 del codice della strada e dagli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di attuazione.

In via preliminare si ricorda che le prescrizioni in materia di segnaletica stradale sono impartite dall’ente proprietario/concessionario della strada in genere con l’atto di autorizzazione all’esecuzione dei lavori.

Il Disciplinare, al paragrafo 2.3, fornisce una serie di indicazioni (già indicate all’art.30, comma 8 del Regolamento), che esulano comunque dai contenuti veri e propri dell’art.21 del Codice, circa le modalità di esecuzione dei lavori sulle strade a maggiore traffico: è previsto il ricorso a più turni, nell’intero arco della giornata e comunque nelle ore con minore traffico.

Per la regolamentazione dei segnali di prescrizione (paragrafo 2.2), che sono quelli indicati nel Regolamento dagli articoli 104 a 123 (es. segnali di divieto quali il sorpasso, di obbligo quali la svolta ecc.) il Disciplinare prevede che il loro posizionamento, così come tutta la segnaletica stradale relativa al cantiere, debba avvenire su provvedimento dell’autorità competente (ente proprietario/concessionario).

Nel caso di interventi di manutenzione che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata l’ente proprietario, tramite i propri funzionari, potrà predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici senza adottare formale provvedimento.

I segnali ed i dispositivi segnaletici temporanei per i cantieri sono i:

– segnali di pericolo (paragrafo 3.1.1)
– segnali di prescrizione (paragrafo 3.1.2)
– segnali di indicazione (paragrafo 3.1.3)
– segnali per cantieri mobili o su veicoli (paragrafo 3.1.4)
– segnali complementari (paragrafo 3.1.5)
– segnali luminosi (paragrafo 3.1.6.)
– segnali orizzontali (paragrafo 3.1.7)

Si ricorda, infine, che:

– tutti i segnali ed i dispositivi luminosi debbono essere omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
– è vietato l’uso di segnali a fiamma libera (es. torce ecc.).

Il Disciplinare prevede altresì una serie disposizioni di ordine generale sia con riferimento alla tipologia del cantiere, sia al segnalamento dei veicoli operativi, alla collocazione dei segnali ed alla tipologia di strada.

Testo del Decreto Ministeriale 10/7/2002
Tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei
Schemi per strade tipo A, B, e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di scorrimento) – PARTE PRIMA
Schemi per strade tipo A, B, e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di scorrimento) – PARTE SECONDA
Schemi per strade tipo A, B, e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di scorrimento) – PARTE TERZA
Schemi per strade tipo C ed F extraurbane (extraurbane secondarie e locali extraurbane)
Schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941