22.05.2002 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – MODIFICA DEL D.LGS 626/94 – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI

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Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.57 dell’8 marzo u.s. è stato pubblicato il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n.25 concernente l’”Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”.
Il provvedimento, che modifica il D.Lgs. 626/94 integrandolo con l’introduzione del Titolo VII bis, individua le misure necessarie per la protezione dei lavoratori dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.
La normativa identifica come “attività che comporta la presenza di agenti chimici”, ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, e in ogni tipo di procedimento, compresa la gestione dei rifiuti, che risultino da tale attività lavorativa. Le disposizioni non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica (D.Lgs. n.277/91)

Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro dovrà, nella valutazione dei rischi di cui all’art.4 del D.Lgs. n. 626/94, determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutarne i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La valutazione dei rischi dovrà tener conto:
– delle proprietà pericolose degli agenti chimici;
– delle informazioni fornite dal produttore/fornitore tramite le schede di sicurezza;
– del livello, del tipo e della durata dell’esposizione;
– delle circostanze in cui viene svolto il lavoro.
E’ pertanto importante sottolineare che il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio oltre a quelle obbligatorie definite nelle schede di sicurezza (art.60 quater, comma 4).
Altri parametri da considerare per una corretta valutazione dei rischi sono il “valore limite biologico” ed il “valore limite di esposizione professionale” definito come il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento, ed il valore limite biologico.
Al fine della valutazione del rischio si considerano sostanze o preparati pericolosi quegli agenti chimici classificati dal D.Lgs. 52/97 e dal D.Lgs. 285/98 e quegli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Rischio moderato
Il provvedimento introduce il concetto di “rischio moderato” in presenza del quale il datore di lavoro non è obbligato ad attuare le misure specifiche di protezione e prevenzione e di sorveglianza sanitaria, ma solo misure e principi generali come la corretta progettazione e organizzazione dei sistemi di lavoro, la fornitura di attrezzature idonee, la riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti, misure igieniche approprìate e la riduzione al minimo delle quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro.
Appositi decreti determineranno cosa si intende per rischio moderato in relazione al tipo, alle quantità e all’esposizione di agenti chimici. Nel frattempo i ministeri competenti dovranno definire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i parametri per la definizione del “rischio moderato” anche sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate. Scaduto il suddetto termine di 45 giorni, il datore di lavoro potrà valutare il rischio moderato sulla base di criteri di buona tecnica.

Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi classificati come “molto tossici” “tossici”, “nocivi”, “sensibilizzanti”, “irritanti”, “tossici per il ciclo produttivo” sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Essa è effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione, con periodicità di norma annuale (o diversa se adeguatamente motivata dal medico competente) e all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. L’organismo di vigilanza può, con provvedimento motivato, disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi da quelli definiti dal medico competente.
Il provvedimento abroga inoltre il Capo Il e gli allegati I, Il, III, IV e VIII del D.Lgs. 277/91 relativi alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori al piombo, e le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al D.P.R. 303/56. Pertanto le periodicità delle visite mediche ivi previste si intendono sostituite dalla periodicità annuale come prima definita.
Il Decreto stabilisce che i datori di lavoro dovranno conformarsi alle nuove disposizioni entro il 23 giugno 2002.
Poiché sorgono notevoli perplessità riguardo le suddette modalità di valutazione, cosi come i risultati legati alla conseguente sorveglianza sanitaria se non verranno forniti i previsti chiarimenti ministeriali, si fa riserva di tornare sull’argomento alla luce delle indicazioni da parte dell’ANCE.
Nel contempo pare opportuno che le imprese si attivino:
– esigendo che il fornitore  il produttore delle sostanze consegnino le schede di sicurezza (mod. CEE con 16 punti);
– designando un numero limitato di lavoratori addetti all’uso dei prodotti;
– determinando i tempi e le modalità di utilizzo.


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