PROGRAMMMI BILATERALI O PLURINAZIONALI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE NAZIONI – L.212/92
PROGRAMMMI BILATERALI O PLURINAZIONALI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE NAZIONI – L PROGRAMMMI BILATERALI O PLURINAZIONALI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE NAZIONI – L.212/92
Il Ministero delle Attività Produttive, con la Circolare n. 603072 del 28 marzo 2002 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha indicato le novità della Legge n. 212/92 per l’anno 2002.
La Legge n.212/1992 è’ uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione della collaborazione dell’Italia con i Paesi, annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e l’integrazione con l’Europa.
I soggetti beneficiari sono gli istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli organismi di assistenza tecnica e di formazione manageriale, le associazioni di categoria e le relative aziende di servizi, consorzi e società consortili, cooperative, PMI.
Il Cipe annualmente adotta una delibera (su proposta del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro del Commercio con l’Estero) per individuare i Paesi destinatari della Legge.
I Paesi di intervento della Legge n.212/92 per l’anno 2002, individuati (ai sensi dell’art.22 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143), con delibera del CIPE del 28.03.2002, sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e Montenegro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. Con la stessa delibera si stabilisce che, al fine di assicurare la complementarità dell’utilizzo dei fondi pubblici disponibili, le iniziative presentate ai sensi della Legge n. 212/92, non finanziabili per carenza di fondi, potranno essere finanziate, se ritenute valide e compatibili per Paese, obiettivi e tipologie di intervento, anche a valere sui fondi delle Legge n. 84 del 21 marzo 2001″
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area balcanica”.
Le attività ammissibili al contributo, secondo quanto indicato nell’art.2 del Regolamento n. 171 del 19 aprile 2001 (reperibile al seguente indirizzo internet www.mincomes.it/circ_dm/circ2001/legge212/new/dm190401.htm) fanno riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
– formazione manageriale e quadri intermedi;
– assistenza tecnica;
– studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell’energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché interventi nel campo del restauro artistico ed urbano ed in materia di riconversione industriale ed agricola;
– progetti pilota finalizzata alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
– studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint-venture e per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani
L’ammontare del contributo erogabile da parte del Ministero delle Attività Produttive non può superare il 50% delle spese ammesse per l’esecuzione del progetto, fino ad un importo massimo di 413.165,52 Euro.
Qualora a fronte del progetto per il quale è stata inoltrata domanda di contributo, vengano erogati altri contributi da parte di organismi nazionali o internazionali, l’importo totale di questi viene tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l’insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l’80% del costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.
Modalità operative
Sulla base del Regolamento occorre presentare all’Ufficio incaricato entro il 30 aprile di ogni anno, formale domanda in bollo.
1) La domanda deve contenere, tra l’altro: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato (ove del caso) e, per le PMI, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. L. 10/33 del 13.1.2001);
2) La domanda deve essere corredata da:
a) scheda tecnica (sia su supporto cartaceo che informatico) compilata in tutte le sue parti, contenente gli elementi necessari alla valutazione dell’iniziativa
b) scheda di partecipazione, debitamente sottoscritta da tutti i partner cointeressati, così come da eventuali sponsor;
c) atto costitutivo e statuto, ove esistente;
d) ogni altro documento attestante i requisiti necessari ai fini dell’assegnazione dei coefficienti di priorità
3) Il progetto deve essere oggetto di dichiarazione di interesse alla realizzazione dello stesso rilasciata in originale, dall’Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell’iniziativa, entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande, all’Ambasciata d’Italia in loco, che provvede a trasmetterla al Ministero delle Attività Produttive.
E’ importante ricordare che per le condizioni di ammissibilità del progetto al contributo, è necessario il coinvolgimento di un partner locale (promotore locale) dei Paesi di destinazione della legge.
Il Regolamento inoltre, prevede, al fine di garantire un accesso equilibrato dei Paesi ai benefici della Legge, che si operi una selezione in presenza per lo stesso Paese, di iniziative similari o progetti relativi al medesimo settore e in presenza di un numero elevato di progetti per uno stesso Paese, non potendosi superare un tetto massimo del 20% dei fondi disponibili.
I progetti ritenuti validi, sono collocati in apposita graduatoria sulla base della quale viene concesso il finanziamento dei fondi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Nella formazione della graduatoria, l’Amministrazione terrà conto di diverse priorità:
– partecipazione finanziaria del Paese oggetto dell’intervento superiore al 10% del costo dell’iniziativa;
– complementarità con interventi finanziati da Istituzioni internazionali multilaterali delle
quali l’Italia fa parte;
– complementarità con iniziative sostenute attraverso la Legge n. 100 del 24 aprile 1990 e l’art.12 della Legge n. 19 del 2 gennaio 1991;
– tipologia dell’intervento e qualità del progetto;
– soggetto promotore (Organismo non-profit, PMI, consorzi o altro)
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