07.11.2002 - tributi

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) – REALIZZAZIONE DI OPERE DESTINATE ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) – REALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) – REALIZZAZIONE DI OPERE DESTINATE ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
(L.n.166/2002 )
L’art.10 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (c.d. “Collegato infrastrutture”) è intervenuto sulla disciplina del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all’art.63 del decreto legislativo 446/1997.
In particolare, la recente disposizione normativa sopra citata prevede che il suddetto canone, quando applicato alle occupazioni sia permanenti che temporanee, connesse alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale, destinate all’erogazione di servizi di pubblica utilità, deve essere determinato in modo da comprendere, nel suo ammontare, la TOSAP ed ogni altro onere imposto dalle Province e dai Comuni per le occupazioni connesse alla realizzazione di tali interventi.
In tal ambito, si ricorda che il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) può essere, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 446/1997, istituito dai Comuni e dalle Province in luogo dell’applicazione, sul proprio territorio, della TOSAP (di cui al Capo II del D.Lgs. 507/1993) in relazione all’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli stessi Enti locali.
Con l’intervento dell’art.10, comma 1, della legge 166/2002 viene, in sostanza, stabilito a livello normativo che, in relazione alle occupazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture di preminente interesse nazionale, destinate ad erogare servizi di pubblica utilità, i Comuni e le Province devono determinare il COSAP in modo da comprendere in esso sia la TOSAP che gli altri oneri eventualmente imposti per le suddette occupazioni di suolo. In tal modo, quindi, l’assolvimento del COSAP, connesso alla realizzazione delle suddette opere, da parte dell’impresa titolare della concessione, comporta la non assoggettabilità della stessa concessionaria ad altro onere che sia imposto a livello locale in relazione alle occupazioni di spazi a tal fine effettuate.
Inoltre, il comma 2 dello stesso art.10 più volte citato, modificando l’art.63, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, nella parte in cui dispone che il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo o del sottosuolo, stabilisce che tali ulteriori oneri possono determinare una maggiorazione del COSAP solo nel caso in cui siano effettivi e comprovati e semprechè non risultino, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle imprese che eseguono i lavori.
Si richiama, pertanto, l’attenzione delle imprese sulla illegittimità di eventuali ed ulteriori richieste di oneri per le occupazioni del suolo, nell’ipotesi in cui gli Enti pubblici territoriali abbiano provveduto alla determinazione di tale canone.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941