04.09.2002 - lavoro

LEGGE 383/2001 – NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE – CIRCOLARE INTERAMMINISTRATIVA N. 65/E DEL 2 AGOSTO 2002

LEGGE 383/2001 – NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE – CIRCOLARE INTERAMMINISTRATIVA N. 65/E DEL 2 AGOSTO 2002

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato (cfr. Not. 7/2002 e suppl. n.1 al Not. 7/2002) per informare che con circolare interamministrativa n.65/E del 2 agosto 2002 sono state fornite alcune importanti precisazioni e parziali rettifiche alle indicazioni formulate con la precedente circolare n.56/E del 20 giugno 2002 (cfr. Not. 7/2002). Nel far riserva di pubblicare il testo della circolare in parola sul prossimo numero del Notiziario mensile si riepilogano, qui di seguito, gli aspetti salienti indicati nella citata circolare.

Lavoratori in grigio
Anche per questi lavoratori, cioè quelli occupati in violazione soltanto parziale delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale, è prevista la possibilità di accedere alla procedura di emersione “progressiva”. Quindi è rimosso il vincolo, disposto dalla precedente circolare n. 56/E, secondo il quale la regolarizzazione dei dipendenti in “grigio” era consentita solo con la procedura di emersione automatica. In tal modo, anche per i lavoratori in parola è consentito al datore di lavoro di regolarizzare violazioni diverse, oltre a quelle fiscali e previdenziali (ad esempio, in materia di ambiente di lavoro).

Definizione degli anni pregressi per i datori di lavoro
I datori di lavoro possono chiedere, compilando l’apposito quadro, che la dichiarazione di emersione valga anche come proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi a quello di emersione, non prescritti, sempre che la presentazione della dichiarazione preceda l’inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o notifiche dell’avviso di accertamento o di rettifica. Sul punto specifico, in esito alle ultime precisazioni ministeriali, la circolare precisa:
1) aspetti contributivi: resta fermo che l’avvio di “accessi, ispezioni e verifiche” non impedisce l’attivazione della dichiarazione di emersione, fino al momento in cui l’accertamento non si sia concluso con un verbale regolarmente notificato all’impresa. Pertanto, è possibile presentare la dichiarazione di emersione anche in corso di verifiche ispettive, purché l’I.N.P.S. non abbia provveduto alla regolare notifica del verbale;

2) aspetti fiscali: l’iniziale interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che escludeva, in caso di verifica finalizzata al controllo sostanziale della posizione fiscale, la possibilità di presentare dichiarazione di emersione ai fini di concordato per gli anni pregressi, è sostituita da una meno restrittiva, che non consente la proposta di concordato solo con riferimento all’anno o agli anni per i quali sia iniziata un’attività ispettiva di verifica fiscale.

Franchigia pari al triplo del costo del lavoro irregolare dichiarato
Al fine di rendere più interessante l’emersione anche agli effetti della definizione delle annualità pregresse, è stato precisato che la franchigia, pari al triplo del costo dei lavoro irregolare dichiarato in ciascuno dei periodi d’imposta regolarizzati, entro il cui ammontare il concordato produce effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali relativi all’attività d’impresa, trova applicazione non cumulativamente, bensì con riferimento, a ciascuno dei maggiori imponibili accertati in relazione alle singole imposte e contributi previdenziali ed assicurativi. Pertanto, se ad esempio la franchigia è pari a 1.000,00 euro, essa potrà essere utilizzata fino a concorrenza per inibire l’addebito per contributi evasi nei confronti dell’I.N.P.S., ed ugualmente, fino a concorrenza, per inibire l’addebito di premi assicurativi di pertinenza I.N.A.I.L., ecc..

Contribuzione sostitutiva del 7%
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 383/2001, sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati è dovuta, in luogo della contribuzione ordinaria, una contribuzione sostitutiva, che, per il primo anno del triennio agevolato (2002 ‑ 2004, ovvero 2001 ‑ 2003, se la denuncia di emersione è stata presentata ante 25 aprile 2002), è pari al 7%. A modifica delle istruzioni precedentemente diffuse, la nuova circolare precisa che la contribuzione sostitutiva del 7% afferente i periodi di paga di competenza da gennaio 2002 fino al 30 novembre 2002 (o in caso di avvenuta presentazione della dichiarazione ante 25 aprile 2002, la contribuzione del 7% per il 2001, e 9% per il 2002 fino al 30 novembre), può essere versata, a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, entro il 16 dicembre 2002, in unica soluzione ovvero con il versamento della prima delle sessanta rate consentite, senza aggravio di interessi. 
A partire dal periodo di paga di dicembre 2002, il versamento della contribuzione sostitutiva avverrà alle ordinarie scadenze mensili, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità operative già indicate nella circolare n. 56/E del 20 giugno 2002.


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