IVA – VARIAZIONE D’IMPOSTA A ENTI PUBBLICI PER MANCATO PAGAMENTO
IVA – VARIAZIONE D’IMPOSTA A ENTI PUBBLICI PER MANCATO PAGAMENTO IVA – VARIAZIONE D’IMPOSTA A ENTI PUBBLICI PER MANCATO PAGAMENTO
(Min. finanze – Ris. 5/3/02, n. 75/E)
Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato (e degli altri soggetti individuati in maniera specifica dall’ordinamento) è possibile effettuare la variazione IVA (imponibile o imposta) a prescindere dal tempo trascorso tra l’effettuazione dell’operazione imponibile e il momento in cui viene accertata l’inesigibilità (totale o parziale) del corrispettivo dovuto.
E’ stato chiesto di conoscere se, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti individuati dal quinto comma dell’articolo 6 del DPR 26.10.1972, n. 633, è consentita l’effettuazione delle variazioni IVA nelle ipotesi di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo.
In via generale l’esigibilità dell’imposta coincide con il verificarsi di uno degli eventi individuati dalla disciplina, quali ad esempio la stipulazione del contratto, la consegna, la spedizione, la fatturazione e il pagamento del corrispettivo. La regola appena enunciata subisce un’eccezione relativamente alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica e degli altri soggetti indicati nello stesso quinto comma dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, per le quali l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo, salva in ogni caso la facoltà concessa al cedente di rinunciare al rinvio dell’esigibilità dell’imposta.
In tal caso il cedente, al verificarsi di uno degli eventi stabiliti, è tenuto ad emettere la fattura e a contabilizzarla nel registro delle fatture emesse, rinviando l’obbligo del pagamento dell’imposta all’atto del pagamento del corrispettivo.
L’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ad esempio per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del corrispettivo, l’imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benchè l’operazione sia stata fatturata.
In tale ipotesi occorre effettuare nei registri IVA opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione con eventuale emissione di nota credito a favore del cessionario, ancorché sia decorso l’anno dall’emissione della fattura.
Infatti, nel caso di specie non assume alcuna rilevanza la limitazione temporale contenuta nel terzo comma dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972, in quanto le particolari disposizioni di cui al ripetuto quinto comma dell’art. 6, collegando l’esigibilità dell’imposta al pagamento del corrispettivo, fanno sì che il mancato pagamento (totale o parziale) comporta non la modifica di una situazione già definitiva, bensì il non realizzarsi dell’esigibilità dell’imposta, con la conseguenza che la variazione in questione assume una funzione sostanzialmente contabile.
Peraltro, qualora il cedente o il prestatore abbia optato per l’esigibilità immediata dell’imposta, ossia abbia scelto di considerare esigibile l’imposta in relazione al momento in cui le operazioni in discorso si considerano effettuate secondo le disposizioni dei primi quattro commi del citato articolo 6 e non con riferimento al pagamento del corrispettivo, eventuali successive variazioni in diminuzione potranno essere effettuate entro il termine previsto.
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