04.03.2002 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO – NOVITÀ’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2002

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO – NOVITÀ’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2002 AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO – NOVITÀ’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2002
(L. 28/12/01, n.448, art.9)

L’art.9, commi primo e secondo, della Legge 28 dicembre 2001, n.448 (Legge Finanziaria 2002) ha introdotto alcune significative novità in tema di detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio  edilizio  (cd  36%),  non  solo  prorogando  tale  beneficio  per  tutto  il  2002,  ma  anche estendendo la suddetta agevolazione anche a favore degli acquirenti di unità abitative facenti parte di immobili integralmente ristrutturati da imprese di costruzione.
A  tal  proposito,  l’Agenzia  delle  Entrate  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  con  due successive Circolari, la n.9/E del 30 gennaio e la n.15/E del 1° febbraio 2002 è intervenuta al fine di far chiarezza su alcuni dubbi di carattere operativo.
In  merito  alla  proroga  per  tutto  il  2002  delle  agevolazioni  previste  all’art.1  delle Legge  27  dicembre  1997,  n.449,  e  sue  successive  modificazioni,  l’Amministrazione  finanziaria ribadisce che la detrazione, spettante al contribuente in relazione alle spese sostenute nel corso del    2002, non può più essere ripartita in quote costanti di pari importo alternativamente in cinque o dieci periodi d’imposta, ma obbligatoriamente in dieci rate annuali.
Viene inoltre introdotta una differenziazione nel calcolo del tetto massimo di spesa (€ 77.468,53/Lit. 150.000.000)  cui  commisurare  l’importo  detraibile,  a  seconda  che  i  lavori  realizzati  nel  corso  del 2002 siano o meno da intendere come prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti.
Nel  caso,  infatti,  che  questi  si  concretizzino  in  una  prosecuzione  di  interventi  iniziati  prima  del 1°gennaio 2002, ai fini del calcolo del suddetto limite è necessario tener presente che la detrazione spetterà  solamente  se  e  nella  misura  in  cui  tale  tetto  massimo  non  sia  già  stato  utilizzato  in precedenza.
A titolo esemplificativo, il Ministero ha ritenuto utile avanzare alcune ipotesi di calcolo. Si ipotizzi, per esempio, il caso in cui, per un intervento iniziato nel 2001, siano stati sostenuti costi per un totale di Lit. 90.000.000 (€ 46.481,12). Nel 2002, nell’eventualità che lo stesso intervento venga protratto, circoscrivendo  di  fatto  la  portata  agevolativa  della  disposizione,  il  Legislatore,  come  confermato dall’Amministrazione finanziaria, ha stabilito che potranno essere considerate ai fini della detrazione spese per un importo massimo di Lit. 60.000.000 (€ 30.987,41).
Diversamente, quando i lavori non siano da considerarsi una continuazione di interventi già iniziati, a maggior ragione se per questi si sia ottenuta una diversa abilitazione all’esecuzione, non interverrà  alcuna limitazione all’importo massimo di spesa ammessa a detrazione.
Novità   più   rilevanti   sono   state   introdotte con   l’estensione   del beneficio  agli  acquirenti  e  assegnatari  di  unità  abitative  poste  in  immobili  ristrutturati  da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
Il  comma  secondo  dell’art.9  della  Legge  448/2001  stabilisce  che  la  detrazione  si  applichi   a condizione  che  sull’intero   fabbricato   siano   stati   eseguiti   interventi   di   restauro   e   risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia entro il 31 dicembre 2002 e che l’acquisto avvenga entro il 30 giugno 2003.
La detrazione compete nei limiti del 36% del valore degli interventi, che si assume pari al 25% del    prezzo di vendita, come risulta dall’atto di compravendita o assegnazione, con un tetto massimo di € 77.468,53/Lit.150.000.000.
A questo riguardo, nel precisare che il 25% su cui determinare la detrazione di imposta deve essere calcolato  sul  prezzo  complessivo  di  vendita  dell’immobile,  a  prescindere  dal  fatto  che  i  costi  di recupero siano stati sostenuti dall’impresa venditrice prima del 1° gennaio 2002, l’Amministrazione finanziaria, con le stesse Circolari n.9/E e 15/E, ha sostanzialmente chiarito che il beneficio fiscale si    può applicare a tutti gli atti di acquisto effettuati a partire dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno    2003, purché gli interventi sull’immobile siano iniziati successivamente al 1° gennaio 1998 (data di  entrata in vigore della legge 449/1997) e risultino, comunque, terminati entro il 31 dicembre 2002. Pertanto  sono  ammessi  a  detrazione  gli  acquisti  di  unità  abitative  ristrutturate  con  riferimento  alle quali i lavori siano stati ultimati anche prima del 1° gennaio 2002.
Quanto alle procedure operative, nel caso di acquisto o assegnazione di unità abitative ristrutturate, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per quanto riguarda, infine, i pagamenti, questi devono in ogni caso  essere  eseguiti  con  bonifico  bancario,  tranne  nel  caso  in  cui  l’acquirente  subentri,  mediante accollo,  nel  contratto  di  mutuo  stipulato  dall’impresa.  In  caso  contrario,  se  è  lo  stesso  acquirente beneficiario della detrazione ad accendere un mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile, le somme versate all’impresa cedente devono essere pagate mediante bonifico bancario.
L’acquirente deve inoltre inviare la comunicazione per fruire della detrazione al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui fruisce della detrazione.
Nell’ipotesi, di pagamento di acconti, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell’immobile. In tal caso, la comunicazione  deve  essere  inviata  al  Centro  Operativo  di  Pescara  dopo  la  registrazione  del compromesso ed entro il termine di presentazione della dichiarazione di redditi.
Per completezza espositiva, si ricorda che il Legislatore, al comma sesto del citato art.9 della Legge 448/2001, estende la presente detrazione IRPEF anche alle spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi, sulle quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze è in procinto di emanare un decreto al  fine  di  individuarne  le  modalità  operative.  Per  questa  fattispecie,  il  Legislatore  ha  diversamente stabilito  il  mantenimento  della  ripartizione  quinquennale  o  decennale  della  detrazione,  a  scelta  del contribuente.
Si precisa, infine, che l’art.9 della Legge 448/2001 ha prorogato per un altro anno l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo dell’art.3, Legge 457/1978, in attuazione della Direttiva 99/85     che  ne  prevede  l’applicazione  per  massimo  tre  anni  nei  settori  ad  alta  intensità  di  manodopera.  Il Ministero,  a  tal  proposito,  ha  sottolineato  che  la  proroga  esaurisce  tale  termine  e  deve  intendersi come conclusiva.


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