UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI
UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI
Sulla G.U. n. 102 del 4.5.2001 e’ pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 20.4.2001 che consente l’installazione, fino all’emanazione della specifica nuova norma europea, di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
L’installazione e’ consentita (con l’esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri) a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata la seguente documentazione:
a. estensione dell’omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall’art.2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b. relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;
c. dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilita’:
– indica le dimensioni della porta;
– garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non
inferiori alla classe REI o RE indicata nell’atto di omologazione di cui al punto a);
– attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l’indicazione degli estremi dell’atto di omologazione, il numero distintivo annuale e il nome del produttore;
d. dichiarazione in cui il produttore attesta di aver predisposto il fascicolo tecnico che dovra’ contenere almeno la seguente documentazione:
– elaborati grafici della porta e di tutte le sue componenti;
– manuale di istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione della porta;
– valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta;
– relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta
Il fascicolo suddetto deve essere conservato dallo stesso produttore.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941