TASSE AUTOMOBILISTICHE – RIMORCHI PER IL TRASPORTO COSE – ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO
TASSE AUTOMOBILISTICHE – RIMORCHI PER IL TRASPORTO COSE – ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO TASSE AUTOMOBILISTICHE – RIMORCHI PER IL TRASPORTO COSE – ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO
(Min. fin., Circolare 31/1/01, n.12/E)
Il Ministero delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime di tassazione dei rimorchi adibiti al trasportodi cose.
Si pubblica di seguito la circolare ministeriale.
Ministero finanze,
Circolare 31 gennaio 2001, n.12/E
Oggetto: Rimorchi adibiti al trasporto di cose; precisazioni sulle modalità di tassazione e di riscossione
Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni integrative della circolare n. 2 del 15 gennaio 2001, riguardanti, in particolare, le modalità di determinazione e riscossione della tassa automobilistica dovuta per i veicoli e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose.
Con la predetta circolare è stato precisato che, ai fini della quantificazione del tributo dovuto anche in relazione alla capacità di traino del veicolo, occorre fare riferimento alla “massa rimorchiabile”, quale risulta da apposita annotazione sulla carta di circolazione.
Eventuali limitazioni della capacità di traino rileveranno ai fini della quantificazione del tributo a condizione che delle stesse sia fatta menzione nella medesima carta di circolazione, in base alle disposizioni dell’art. 61, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Poichè tali limitazioni sono rilevanti già ai fini del primo pagamento del tributo commisurato alla capacità di traino (relativo ai periodi febbraio/maggio 2000, giugno/settembre 2000, ottobre 2000/gennaio 2001 e febbraio 2001/maggio 2001), che come è noto deve essere eseguito entro il mese di febbraio 2001, è stato fatto presente da più parti che i tempi di espletamento della procedura atta a modificare le risultanze della carta di circolazione sono incompatibili con l’assolvimento dell’onere di annotazione entro il 31 gennaio 2001.
Preso atto delle difficoltà rappresentate, si ritiene che i contribuenti interessati ad eliminare la possibilità di effettuare il traino di rimorchi o semirimorchi e, quindi, a ridurre il carico tributario, possono, in alternativa alla annotazione della limitazione sulla carta di circolazione, presentare agli uffici preposti al pagamento della tassa automobilistica e abilitati alla trasmissione dei dati (ad esempio, le agenzie pratiche auto) apposita dichiarazione conforme all’allegato n. 1, con la quale gli stessi interessati s’impegnano a richiedere detta eliminazione agli Uffici della motorizzazione civile entro il 31 ottobre 2001.
Tale manifestazione di volontà consentirà di assolvere il tributo secondo l’importo previsto dalle vigenti tariffe, commisurato soltanto alle automotrici.
Gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e, per quanto di competenza, le Regioni controlleranno che le limitazioni dichiarate siano effettivamente e tempestivamente richieste.
Il pagamento della tassa automobilistica dovuta entro il mese di febbraio 2001 dai contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di produrre l’anzidetta dichiarazione, dovrà essere eseguito esclusivamente presso i soggetti che oltre a provvedere alla riscossione della tassa sono abilitati ad acquisire al sistema informativo per la gestione delle tasse automobilistiche i dati tecnici del veicolo, quali ad esempio le agenzie di pratiche auto.
I soggetti abilitati sopra individuati devono conservare le dichiarazioni ricevute dai contribuenti e trasmettere i relativi dati al sistema sopra richiamato.
Con successive disposizioni saranno definite le procedure tecniche per la trasmissione dei dati alle competenti Regioni.
Si precisa che qualora gli interessati non provvedano ad inoltrare agli uffici della Motorizzazione Civile la prevista domanda, entro la data del 31 ottobre 2001 – in ottemperanza all’impegno assunto all’atto del pagamento del tributo -, il versamento della tassa automobilistica risulterà insufficiente e, pertanto, sarà dovuta oltre la differenza del tributo e i relativi interessi anche la sanzione amministrativa.
Da ultimo, si rammenta che sono tenuti ad effettuare i pagamenti i cui termini, originariamente scadenti nel 2000, sono stati prorogati al primo periodo fisso d’imposta relativo all’anno 2001 (vedi circolare n. 207/E del 16/11/00), i contribuenti che alla scadenza di ogni singolo periodo di riferimento del tributo risultavano, dai pubblici registri automobilistici, intestatari dei veicoli di cui trattasi, come stabilito dall’articolo 5, comma 32 della legge 28 febbraio 1983, n. 53; infatti, al fine di individuare il soggetto obbligato, non ha rilevanza la circostanza che il termine di pagamento della tassa relativa all’annualità 2000 sia stato prorogato.
Allegato 1
A/Alla …………………………………………………
…………………………………………………………
Oggetto: Dichiarazione di impegno a presentare richiesta per l’eliminazione della “massa rimorchiabile” dal documento di circolazione –
Il/La sottoscritto/a………………………………..
codice fiscale……………………………………..
nato/a ………………………….(…………….),
il……………………….
residente a ………………….. via …………………
cap ………..
in qualità di:
– intestatario dei/del veicolo sottoindicato
– legale rappresentante della Società…………………………………. partita IVA……………………………….. intestataria dei/del veicolo sottoindicato
Dichiara
di impegnarsi a presentare agli uffici della Motorizzazione preposti, entro il 31 ottobre 2001, la richiesta di eliminare dal documento di circolazione il parametro “massa rimorchiabile” per i seguenti veicoli non utilizzati per il traino di rimorchi: ………………………………………………………….
………………………………………………………….
Luogo e data………………………..
Firma…………………………………..
La presente dichiarazione viene conservata dal soggetto abilitato ad acquisire al sistema informativo i dati tecnici del veicolo. Questi provvederà a comunicare al Sistema di gestione delle Tasse Automobilistiche i dati di cui alla presente dichiarazione.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941