RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – IMPORTO DELLA RIDUZIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2001 – TERMINE PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 31 OTTOBRE 2001
ACCISE ENTRO IL 31 OTTOBRE IL RIMBORSO SUL GASOLIO UTILIZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE E MERCI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – IMPORTO DELLA RIDUZIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2001
(DM 9/10/2001 in GU n.238 del 12/10/2001 – Min. fin. – Circ. 17/10/01, n. 48/D)
Il decreto legge sulle accise (D.L. n.356/2001) introduce alcune modifiche alle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2001 in materia di agevolazione sul gasolio degli autotrasportatori per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 (art. 25, legge n. 388/2000).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che con il DM 9/10/01 è stata rideterminata la misura definitiva della restituzione di accisa in lire 112 per litro di gasolio per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001.
Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni concernenti la regolazione contabile dei crediti le quali confermano, tra l’altro, la possibilità di utilizzare i crediti stessi in compensazione ovvero mediante rimborso delle relative somme.
Per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell’importo della riduzione di accisa le imprese presentano apposita dichiarazione agli uffici tecnici di finanza territorialmente competenti (UTF).
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nel 31 ottobre 2001. Nell’ipotesi in cui gli aventi diritto abbiano già prodotto la prescritta dichiarazione calcolando l’importo spettante nella misura (provvisoria) di lire 100 per litro di gasolio, essi potranno avvalersi del credito, ricalcolando l’importo spettante sulla base della misura definitiva della riduzione pari a lire 112 per litro di gasolio, senza dover procedere alla ripresentazione di una seconda dichiarazione.
In tal caso, si riterrà valido quale termine iniziale per il decorso dei sessanta giorni utili per la formazione del silenzio assenso, ai fini della utilizzazione del credito ricalcolato sulla base della nuova misura, il giorno della avvenuta presentazione della dichiarazione.
Sarà cura dell’ufficio procedere alla riliquidazione ed alla comunicazione agli aventi diritto dell’importo del credito maturato in relazione al periodo ed ai dati dichiarati.
Per gli aventi diritto all’agevolazione, che non abbiano ancora prodotto la dichiarazione, è stato predisposto un nuovo modello e un nuovo software per la compilazione informatica della dichiarazione stessa. Tale software permette di stampare la dichiarazione da consegnare al competente Ufficio dell’Agenzia insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (floppy disk o cd rom).
Periodo agevolato
Misura del credito d’imposta
Termine presentazione domanda
Ufficio Competente
1 gennaio
30 giugno 2001
112 lire/litro
31 ottobre 2001
UTF Agenzia delle dogane
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