01.02.2001 - tributi

RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – CHIARIMENTI

RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – CHIARIMENTI RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – CHIARIMENTI
(Min. fin., Ris. 29/1/01, n. 9/E)

Il Ministero delle finanze ha fornito una serie di chiarimenti sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, con particolare riferimento alle problematiche relative alla decadenza del debitore dalla dilazione ed all’applicazione degli interessi di mora, degli interessi di maggior rateazione e dell’aggio di riscossione (art. 7, D.Lgs.n. 46/1999).
Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina:
– la decadenza automatica del debitore dal beneficio della  dilazione;
– l’impossibilità, per l’Ufficio impositore, di  concedere una nuova rateazione del carico tributario  iscritto a ruolo (art. 7, D.Lgs. n. 46/1999).
Questa disciplina riguarda esclusivamente i provvedimenti di dilazione del pagamento delle iscrizioni a ruolo relative a tributi statali, poiché, per i restanti ruoli, la rateazione deve essere accordata secondo le singole disposizioni che le regolano (art.26, D.Lgs n. 46/1999).
Sempre con riferimento alle ipotesi di decadenza dal beneficio del pagamento dilazionato, il concessionario della riscossione deve essere discaricato dagli interessi di maggior rateazione non riscossi e il debitore è in mora, a partire dalla data di scadenza dell’ultima rata pagata e relativamente alla parte non ancora versata dell’importo iscritto a ruolo (art. 21 DPR n. 602/1973).
In caso di pagamento in ritardo di una rata successiva alla prima, il contribuente è tenuto a versare:
– l’aggio nella misura prevista sull’importo della  rata (4, 65 per cento della somma iscritta a ruolo, art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1999);
– gli interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza  della rata (art. 30, D.P.R. n. 602/1973).
Nel caso di pagamento parziale di una rata, l’imputazione di questo pagamento fra capitale ed interessi di maggior rateazione deve essere effettuata dando la precedenza agli interessi (art. 1194 c.c.).
Per il contribuente moroso che ha ottenuto la rateazione vengono confermate le istruzioni di una precedente circolare in materia di modalità (in unica soluzione) e termini (data di scadenza della prima rata) di pagamento e dell’aggio di riscossione da questo dovuta al concessionario sull’intero importo iscritto a ruolo (Circ. n. 15/E del 2000).
Il regime attuale consente al debitore di pagare in unica soluzione una parte delle somme iscritte a ruolo e di chiedere la rateazione soltanto dell’importo residuo.


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