BENEFICI ‘PRIMA CASA’ – IMMOBILI ACQUISTATI DAI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE
BENEFICI “PRIMA CASA” – IMMOBILI ACQUISTATI DAI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE BENEFICI “PRIMA CASA” – IMMOBILI ACQUISTATI DAI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE
(Cass. Sez. Trib., Sent. 28/10/00, n. 14237)
La Corte di Cassazione ha affermato che l’acquisto in comune di un immobile da parte dei coniugi si differenzia dall’acquisto della comproprietà, dove le agevolazioni “prima casa” (legge n. 168/82) spettano solo al coniuge non ancora proprietario di un appartamento.
Il coniuge che acquista un bene nel corso del matrimonio fa sì che questo ricada nel regime di comunione (art. 179 c.c.) ma non compie alcun atto di riconoscimento patrimoniale, né acquista per nome dell’altro: la comunione dei beni, infatti, è istituita dalla legge non tanto sulla base di una comune volontà di acquisto, quanto sulla comunità affettiva e di vita che si riflette sui beni materiali, per cui vengono meno considerazioni di ordine economico e contabile.
Pertanto l’altro coniuge non diventa proprietario dell’immobile, non è acquirente del bene, ma lo riceve per volontà di legge e quindi non è tenuto al possesso dei requisiti necessari per le agevolazioni tributarie “prima casa”.
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