01.07.2001 - trasporti

ATTESTAZIONI PER IL RITIRO ED IL TRASPORTO DI CARBURANTI IN RECIPENTI CHIUSI – CHIARIMENTI

ATTESTAZIONI PER IL RITIRO ED IL TRASPORTO DI CARBURANTI IN RECIPENTI CHIUSI – CHIARIMENTI ATTESTAZIONI PER IL RITIRO ED IL TRASPORTO DI CARBURANTI IN RECIPENTI CHIUSI – CHIARIMENTI
In merito all’autorizzazione al prelievo di carburante dai distributori pubblici per il rifornimento di macchinari – macchine operatrici – attrezzature interne al cantiere si segnale che Il dirigente dell’Unità Organizzativa della Regione Lombardia con un apposito comunicato ha precisato che, “a seguito d’approfondimenti della problematica inerente il rilascio delle autorizzazioni si è giunti alla considerazione che tale autorizzazione non é necessaria in quanto non esplicitamente disposta da alcuna norma”.
Pertanto è abolita l’autorizzazione al prelievo, con recipienti chiusi, dai distributori pubblici prevista dalla Regione Lombardia con nota del 2 ottobre 1998 (si veda quanto pubblicato in merito sul Notiziario n.10/2000 e sul n.2/1999).
La Regione Lombardia ha però confermato che rimane l’obbligo del rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza e più precisamente:

obblighi:

Il trasporto deve essere sempre effettuato con l’apposita bolla d’accompagnamento rilasciata dal fornitore; I contenitori utilizzati devono essere di tipo omologato; Il conducente è esonerato dal patentino ADR (abilitazione al trasporto su strada di merci pericolose previsto dal D.M. 4 novembre 1996) solo se, per singolo viaggio, non è superato il limite d’esenzione che è: di 1000 kg per il gasolio (Classe 3  n. 3° b); di 333 kg per la benzina  (Classe 3  n. 31° c).
Quando non si superano queste quantità sul documento di trasporto deve essere riportata la seguente frase: “carico non eccedente i limiti dell’esenzione prescritta sul marginale 10011” Sull’automezzo dovrà essere presente un estintore a polvere da 2 Kg. per spegnere un incendio del motore ed un estintore a polvere da 6 kg. per spegnere l’incendio di pneumatici/freni o del carico.
Quest’ultimo estintore può essere soltanto da 2 kg. se il veicolo a motore ha massa totale pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.


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