AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO – APPLICAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO – COMUNICATO DELL’UTF DI BRESCIA
AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO. APPLICAZIONE DEL “SILENZIO ASSENSO” – COMUNICATO DELL’UTF DI BRESCIA
Al fine di rendere più rapido l’iter operativo riguardante l’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di autotrasporto l’Ufficio Tecnico di Finanza di Brescia ha comunicato che intende avvalersi dell’istituto del silenzio assenso previsto dall’art.4, comma secondo, del D.P.R. 9/6/2000 N° 277.
Pertanto, decorsi sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, l’istanza sarà considerata accolta e il beneficiano potrà utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Leg.vo 24 1/97, entro l’anno solare in cui è sorto.
Nel caso in cui la documentazione risulti carente sarà cura dell’UTF richiederne le integrazioni.
Ovviamente, decorsi 60 giorni dalla presentazione delle istanze senza che l’Ufficio si sia espresso con un provvedimento di diniego, le stesse saranno considerate accolte.
L’UTF di Brescia avverte, comunque, che qualora da un successivo controllo dovessero emergere irregolarità non sanabili, ai sensi dell’art.4, comma secondo, del D.P.R. anzidetto, potrà annullare l’atto d’assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato dall’Ufficio stesso.
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