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01.05.2000 - tributi

VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA E DIRITTO AL RIMBORSO

VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA E DIRITTO AL RIMBORSO VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA E DIRITTO AL RIMBORSO
(Cass. Sez. Trib. Sent. 13/3/00, n. 2868)

La fattispecie relativa all’interpretazione di una norma e alla conseguente applicabilità dell’aliquota IVA ordinaria o ridotta non può essere risolta con la procedura di variazione dell’imponibile o dell’imposta successiva all’emissione della fattura (art. 26, D.P.R. n. 633/1972), ma deve essere riconosciuto al contribuente, soggetto passivo del rapporto tributario e autore del pagamento nei confronti dell’Erario, il diritto di avvalersi del ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Ufficio per ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso.
Secondo la Cassazione, la procedura di variazione dell’imponibile o dell’imposta, che per l’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, era l’unico mezzo utilizzabile, riguarda, infatti, solo i casi in cui, dopo l’emissione della fattura o la registrazione del corrispettivo:
– aumenta per qualsiasi motivo l’ammontare imponibile dell’operazione;
– l’imponibile viene ridotto in conseguenza della dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto;
– si realizzano clausole previste originariamente;
– si verificano nuovi accordi tra le parti;
– sono stati commessi errori materiali o di calcolo.

Tra queste ipotesi specifiche non può rientrare il caso di un prodotto farmaceutico originariamente assoggettato all’aliquota ridotta come medicinale e, in seguito a una modifica normativa, ritenuto assoggettabile all’aliquota ordinaria.
Questa fattispecie, a parere dei Supremi Giudici, non rappresenta un caso di erronea fatturazione per errore materiale, perché dovrebbe trattarsi di un errore puramente formale, derivante da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra la volontà e la materiale esteriorizzazione (mentre l’applicazione di un’aliquota d’imposta è l’effetto di una interpretazione della norma).
E’, infine, da escludere che la procedura si applichi comunque a qualsiasi variazione dell’imponibile e dell’imposta nonostante la locuzione “per qualsiasi motivo”, contenuta nella norma del decreto IVA, in quanto tale espressione può indicare che il legislatore ha inteso estendere la procedura oltre che alle situazioni espressamente considerate anche ad altre assimilabili, ma non a quelle completamente diverse.


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