TRASPORTI – CALENDARIO REVISIONI VEICOLI A MOTORE PER L’ANNO 2000
TRASPORTI – CALENDARIO REVISIONI VEICOLI A MOTORE PER L’ANNO 2000 TRASPORTI – CALENDARIO REVISIONI VEICOLI A MOTORE PER L’ANNO 2000
Il Ministero dei trasporti e della navigazione con la Circolare n. 31/99/MOT del 2 dicembre scorso ha diramato il calendario per le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per l’anno 2000.
Dal 1 gennaio 2000 la cadenza delle revisioni si allineerà a quella prevista dalle direttive comunitarie (art. 80 comma 3-4 codice della strada) e pertanto il Ministero dei trasporti ha ritenuto non più necessaria l’emanazione dello specifico decreto come avveniva negli anni passati.
Le modalità ed il calendario sono state quindi individuate con la citata Circolare.
In particolare ricordiamo che le operazioni di revisione dovranno essere effettuate:
– entro il mese di rilascio della carta di circolazione se trattasi della prima visita di revisione;
– entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata effettuata l’ultima revisione negli altri casi.
Per i veicoli con massa superiore a 3,5 t. la circolazione sarà ammessa anche successivamente alla data di scadenza prevista a condizione che sia stata effettuata la prenotazione entro la ricordata data di scadenza.
I veicoli che nell’anno 2000 saranno sottoposti a revisione sono:
autovetture ad uso privato, per uso promiscuo, autocaravan immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità Europea entro il 31.12.1996 (e non revisionati nel 1999); autobus, autoveicoli e rimorchi con massa superiore a 3,5 t., taxi e veicoli da noleggio con conducente, autoambulanze; autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996 (e non revisionati nel 1999); rimorchi di massa totale a pieno carico non superiore a 3,5 t. immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996 (e non revisionati nel 1999). Si pubblica di seguito iltesto della Circolare ministeriale.
REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI
A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI PER IL 2000.
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica Roma, 2/12/99
Prot. n° 1334/4383/CG(C1)
Oggetto: Revisione generale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per il 2000.
1 – PREMESSA
Il 1° gennaio 2000, come del resto noto, la periodicità dell’effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi si allineerà alla cadenza comunitaria già recepita in seno all’articolo 80, commi 3 e 4, del C.d.S..
Per tale circostanza, a far data dall’anno 2000, non necessita più l’emanazione del decreto annuale relativo ai criteri tempi e modalità per l’effettuazione della revisione annuale o periodica delle categorie dei veicoli e rimorchi, essendo, si ribadisce, oramai pienamente vigente il disposto di cui all’art. 80, C.d.S..
Ferma dunque la consueta periodicità annuale delle revisioni per i veicoli ed i rimorchi di cui al comma 4 del citato articolo 80, la novità è riferita ai veicoli di cui al comma 3 per i quali la norma stabilisce l’obbligo di revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Premesso che le scadenze entro cui sottoporre a revisione i veicoli sono quelle contenute nel D.M. 6 agosto 1998 n° 408 “Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi”, ne risulta che in funzione del disposto dell’articolo 80, comma 3, C.d.S. e, si ribadisce, nei termini e con le modalità del citato D.M., le revisioni per l’anno 2000 saranno effettuate come di seguito specificato.
2 – REVISIONI ANNUALI
Per il 2000 è disposta la revisione annuale delle seguenti categorie di veicoli:
a) autobus;
b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; (compreso l’eventuale carrello appendice);
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
e) autoambulanze;
Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell’anno 2000, ed anche i veicoli che, nell’anno 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada).
3 – REVISIONI PERIODICHE
Per il 2000 è stata altresì disposta la revisione:
f) degli autocarri e degli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonchè di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (articolo 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonchè di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (articolo 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonchè di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
Per quanto concerne in particolare la regolarizzazione delle carte di circolazione delle autocaravan, si richiama il disposto della Circolare n° 1817/4383 del 23.06.1994.
4 – DOMANDA DI REVISIONE AVANZATA PRESSO UN UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C.
La domanda di revisione, relativa ai veicoli di cui al precedente paragrafo 2, nonchè ai rimorchi con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, deve essere presentata esclusivamente presso gli Uffici Provinciali, utilizzando il modello MC 2100 ed essere accettata all’atto della sua presentazione; sulla stessa deve essere annotata la data di prenotazione della visita e prova. Limitatamente ai veicoli di cui al precedente paragrafo 2, qualora la data di prenotazione della visita e prova sia successiva alla scadenza del termine previsto ma la presentazione della domanda sia avvenuta entro i termini, il veicolo può, nel frattempo, continuare a circolare in virtù della prenotazione annotata, fino alla data di questa, senza che siano in tale caso applicabili le sanzioni di cui al già citato articolo 80. Il superamento dei termini di scadenza, nelle prenotazioni, non può essere accordato a richiesta dell’utenza. Tale possibilità non è inoltre consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante; oppure quando i termini per effettuare la revisione siano scaduti all’atto della presentazione della domanda di revisione. Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul modulo di registrazione della domanda; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata, con ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
5 – DOMANDA DI REVISIONE AVANZATA PRESSO UN’IMPRESA OD UN CONSORZIO ABILITATO ALLE REVISIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 80 COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA
La domanda deve essere effettuata su modello conforme all’allegato 2 alla Circolare D.G. n° 2/97 del 20.01.1997 e regolarmente annotata sul Registro conforme all’allegato 3 alla Circolare stessa, che andrà poi completato con tutti i dati ivi previsti. Debbono altresì essere attivate le ulteriori procedure previste dalla Circolare A 8840/60C4 del 19.09.1996 e seguenti.
Le Imprese di cui trattasi possono effettuare la prenotazione delle operazioni, che ovviamente non risulta valida per la circolazione, oltre i termini previsti. Si richiama il disposto della Circolare n° 3126/4383 del 12.12.1997, concernente la revisione di veicoli con caratteristiche costruttive e di identificazione non conformi.
5 bis – CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 80 COMMA 14 DEL CODICE DELLA STRADA.
Qualora gli Utenti, cui sia stata ritirata la carta di circolazione del veicolo da parte degli Organi di polizia per omessa revisione, intendano effettuare la revisione presso un’Impresa concessionaria dovranno preventivamente munirsi della copia della carta di circolazione, munita di timbro dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. presso il quale è depositata. Una volta effettuata la revisione l’Utente, previa esibizione del relativo esito, potrà ritirare la carta di circolazione presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. che la detiene.
6- TERMINI DI SCADENZA DELLE REVISIONI NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE
Le operazioni inerenti la revisione da effettuare nel corso dell’anno sui veicoli individuati nei paragrafi 2 e 3 debbono essere espletate, ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n° 408, la prima volta entro il mese di rilascio della carta di circolazione (con riferimento alla data riportata a pagina 1 della carta di circolazione, a sinistra del timbro tondo d’ufficio) e, successivamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Per quanto concerne la possibilità di circolare oltre i suddetti termini, si richiama quanto disposto al paragrafo 4. Fermo restando quanto stabilito con Circolare n° A3085/60 C3 del 13.03.1997 nel caso in cui vengano ancora utilizzate procedure manuali, qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, va apposto il timbro “REVISIONE RIPETERE DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE”. Allorchè le anormalità e i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale o da determinare inquinamento acustico od atmosferico, verrà apposto il timbro “REVISIONE RIPETERE VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE”. Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della stessa giornata della revisione, nell’osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate (ad esempio: a vuoto, a velocità non superiore a 25 km/h). La circolazione del veicolo “sospeso dalla circolazione” per presentarsi a nuova visita di revisione è consentita solo alla data di prenotazione per detta visita apposta sul mod. MC 2100 dall’Ufficio Provinciale. Si sollecitano gli Uffici Provinciali che non vi avessero già provveduto ad adottare le misure organizzative necessarie alla piena adozione delle procedure informatiche per la certificazione delle revisioni, in vista dell’adozione obbligatoria con decorrenza 1 gennaio 2001.
(omissis)
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