01.10.2000 - tributi

TOSAP – ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DELLO STATO – ESENZIONE

TOSAP – ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DELLO STATO – ESENZIONE TOSAP – ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DELLO STATO – ESENZIONE
(Risoluzione 125/E del 1/8/00)

La risoluzione del Ministero delle finanze 1 agosto 2000, n. 125/E ha riconosciuto l’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per le occupazioni effettuate dalle imprese affidatarie di lavori da realizzare per conto dello Stato.
Con tale risoluzione l’Amministrazione finanziaria recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. 30 maggio 2000, n. 7197, Sezione tributaria), che ha riconosciuto applicabile l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche nell’ipotesi in cui l’occupazione di aree del demanio comunale sia effettuata da un imprenditore per l’esecuzione di un’opera pubblica appaltata dallo Stato. Anche in tal caso, infatti, la titolarità dell’occupazione effettuata dall’impresa affidataria dei lavori deve farsi risalire allo Stato che, in qualità del committente, pone in essere l’occupazione mediante la consegna dei lavori all’appaltatore.
In tal modo, così come avviene per le occupazioni effettuate dalle imprese per l’esecuzione di lavori appaltati dai comuni, non sono soggette alla TOSAP anche le occupazioni effettuate dalle imprese per l’esecuzione di lavori per conto dello Stato.
Risoluzione 125/E del 1/8/00
MATERIA FISCALE:
Occupazione aree pubbliche

OGGETTO: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. TOSAP. Occupazioni effettuate da una impresa affidataria di lavori da realizzare per conto dello Stato. Esenzione prevista dall’articolo 49, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Con le note sopra distinte codesto comune ha chiesto di conoscere se sia applicabile alle occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da una società per l’esecuzione, per conto dello Stato, di lavori di restauro architettonico su edifici appartenenti al demanio statale, l’esenzione dalla TOSAP stabilita dall’art. 49, comma 1, lettera a), del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, per “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi…”.
Al riguardo, si premette che, nella risoluzione n. 232/E del 16 ottobre 1996, la scrivente aveva espresso avviso contrario in ordine alla possibilità di accordare un simile beneficio alle società che effettuano lavori per conto di uno dei soggetti che godono dell’esenzione prevista nel citato art. 49, del D.Lgs n. 507 del 1993, nel presupposto che l’occupazione è realizzata da un soggetto diverso da quelli tassativamente previsti nello stesso articolo.
Sulla questione è, però, intervenuta di recente la sentenza del 30 maggio 2000, n. 7197, della sezione tributaria della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’esenzione anche nel caso in cui l’occupazione di aree del demanio comunale, sia effettuata da un imprenditore per l’esecuzione di un’opera pubblica appaltata dallo Stato.
Il fondamento che rende applicabile l’esenzione in questione deve essere rinvenuto, secondo la Suprema Corte, nella circostanza che l’opera, realizzata in esecuzione dell’obbligo contrattuale, è stata svolta dall’appaltatore per conto dello Stato al quale deve farsi, quindi, risalire la titolarità dell’occupazione. Infatti è lo Stato che, in qualità di committente del restauro, pone in essere, almeno inizialmente, l’occupazione, mediante la cosiddetta “consegna dei lavori” all’appaltatore.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, quindi, superato il precedente orientamento della scrivente espresso nella risoluzione n. 232/E del 16 ottobre 1996, e pertanto nella fattispecie in esame non deve essere applicata la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.


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