TESTO UNICO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
TESTO UNICO BENI CULTURALI E AMBIENTALI TESTO UNICO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Sul supplemento ordinario n. 229/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 è stato pubblicato il Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Con questo decreto il legislatore, a norma della legge 8 ottobre 1997, n. 352, riunisce in un unico provvedimento la normativa vigente in materia di beni culturali ed ambientali ed abroga espressamente le due leggi fondamentali del 1939 : n. 1089 e n. 1497.
La disciplina che ne risulta rimane sostanzialmente invariata, in quanto il testo unico rappresenta un provvedimento di raccordo, salvo alcune specificazioni interpretative.
Si segnalano qui di seguito, gli aspetti del decreto legislativo per quanto di interesse del settore.
Il provvedimento è suddiviso in due titoli principali :
Titolo I, artt. 1- 137 : beni culturali ;
Titolo II, artt. 138 – 166 : beni paesaggistici e ambientali.
Beni culturali
Si richiama anzitutto l’attenzione sull’art. 23, che elimina il duplice passaggio della procedura autorizzatoria alla soprintendenza ed al Ministero per i beni e le attività culturali, fino ad oggi causa di forti ritardi degli interventi sui beni vincolati.
L’approvazione preventiva dei progetti di intervento sui beni culturali da parte della competente soprintendenza, infatti, sostituisce l’autorizzazione finora prevista.
Con il successivo art. 24 il legislatore conferma il silenzio-accoglimento della richiesta di interventi pubblici e privati entro novanta giorni dalla presentazione della medesima alla soprintendenza.
Il termine di novanta giorni può essere sospeso fino al ricevimento della documentazione qualora la soprintendenza richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. La sospensione piò altresì verificarsi per non oltre trenta giorni nei casi in cui la soprintendenza proceda, informando preventivamente il richiedente, ad accertamenti di natura tecnica.
Il testo unico, all’art. 25, disciplina la conferenza di servizi per la realizzazione di opere pubbliche incidenti sui beni culturali : in tal caso l’approvazione dell’opera è rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza.
Il procedimento può essere rimesso al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte dell’amministrazione procedente nel caso di dissenso da parte del Ministero, purchè non sia stata effettuata una valutazione negativa dell’impatto ambientale dell’opera.
Il legislatore, con l’art. 26, interviene anche in materia di valutazione di impatto ambientale, stabilendo che l’approvazione delle opere da parte del Ministero ai fini della legge n. 1089/39 è rilasciata, contestualmente, in sede di concerto sulla compatibilità ambientale.
Il Ministero per i beni e le attività culturali potrà ordinare la sospensione dei lavori solo nel caso emergano comportamenti contrastanti con l’approvazione.
Con l’art. 34 il decreto legislativo definisce gli interventi di restauro : quelli diretti a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei valori culturali del bene. Il restauro comprende il miglioramento strutturale nel caso di interventi su beni immobili in zone dichiarate a rischio sismico.
I relativi interventi, art. 35, debbono essere approvati dal soprintendente che, a richiesta, si pronuncia anche sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali e ne certifica , se del caso, il carattere necessario al fine della concessione anche di eventuali agevolazioni tributarie.
Sotto la rubrica “procedure urbanistiche semplificate” viene riportata, all’art. 36, una norma di fondamentale rilevanza : gli interventi di restauro approvati dal soprintendente possono essere effettuati con denuncia di inizio attività.
La procedura urbanistica semplificata viene in tal modo estesa anche agli interventi sui beni vincolati.
Il decreto legislativo prevede, inoltre, all’art. 41, che lo Stato concorra nelle spese sostenute dal proprietario per gli interventi di restauro del bene culturale anche fino alla totalità della spesa nel caso si tratti di opere di particolare interesse o eseguite su beni in uso o godimento pubblico. Lo Stato, art. 43, può altresì concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito per gli interventi di restauro.
Con apposite convenzioni tra Ministero e proprietari, art. 45, dovranno essere fissate le modalità di accesso al pubblico degli immobili vincolati restaurati con finanziamento o contributo da parte dello Stato.
Con l’art. 49 il decreto legislativo conferma le norme già vigenti sulle prescrizioni di tutela indiretta da parte del Ministero anche su proposta del soprintendente. Tali prescrizioni debbono essere finalizzate ad evitare pericolo all’integrità dei beni tutelati e sono indipendenti dalla previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
In tema di ritrovamenti e scoperte, l’art. 87 del testo unico stabilisce che il rinvenimento fortuito di beni di interesse storico-culturale deve essere denunciato entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza. Lo scopritore dovrà altresì provvedere alla conservazione temporanea dei medesimi anche per rimozione.
I beni da chiunque ed in qualunque modo ritrovati, stabilisce il successivo art. 88, appartengono allo Stato ferma restando la corresponsione di un premio non superiore al quarto del valore delle cose rinvenute.
In tema di valorizzazione e godimento pubblico dei beni culturali, l’art. 91 del testo unico prevede anche il ricorso all’espropriazione da parte del Ministero. La relativa indennità, art. 95, non sarà rappresentata da un equo indennizzo, come vuole la disciplina ordinaria delle espropriazioni, ma dovrà consistere nel giusto prezzo del bene in una libera contrattazione.
All’interno dei musei, aree archeologiche, parchi archeologici, potranno essere istituiti, a norma degli artt. 112 e 113, servizi di assistenza culturale e di ospitalità da affidare anche in concessione a privati.
Il Ministero, art. 114, potrà concedere, su corresponsione di canone, l’uso dei beni culturali per finalità compatibili con la loro destinazione.
Beni paesaggistici e ambientali
Con l’art. 160 il legislatore stabilisce che a tutti gli effetti del testo unico sono valide le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge n. 778/22 nonché gli elenchi compilati a norma della legge n. 1497/39.
Relativamente alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali il testo unico, all’art. 149, ribadisce che le regioni debbono redigere piani paesistici o piani territoriali a valenza ambientale.
In caso di inadempienza può intervenire lo Stato in via sostitutiva con la nomina del Commissario di Governo.
Spetta altresì allo Stato, art. 150 del testo unico, identificare le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale relativamente ai valori ambientali che abbiano lo scopo di orientare anche la pianificazione paesistica regionale.
Con l’art. 152 il decreto legislativo disciplina il regime degli interventi sui beni paesaggistici ed ambientali escludendo, in particolare, che l’autorizzazione regionale di cui al precedente art. 151 debba essere richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo e comunque per le opere interne che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
L’art. 158, inoltre, prevede che nei casi di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale ovvero di bellezze panoramiche considerate come quadri – art. 139 c) e d) – la regione potrà ordinare che alle facciate dei fabbricati sia dato un diverso colore, che armonizzi con la bellezza d’insieme. In caso di inadempienza la regione provvederà d’ufficio.
L’art. 162, alla voce “disposizione transitoria”, chiarisce, infine, che il divieto di autorizzare interventi fino all’approvazione dei piani paesistici viene circoscritto ai territori interessati dai c.d. “Galassini” pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
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